19 Giugno 2024

L’accertamento con adesione ri-apre ai parziali automatizzati

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Nonostante la disciplina dell’accertamento con adesione non preveda eccezioni, la possibilità di avanzare istanza di adesione – ad oggi – non è contemplata nelle istruzioni poste in calce agli accertamenti parziali automatizzati, di cui all’articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973, fondati sull’incrocio dei dati ed informazioni in possesso dell’anagrafe tributaria, che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (per esempio, l’omessa dichiarazione di redditi di fabbricati derivanti dal possesso di immobili; l’omessa dichiarazione di redditi di partecipazione da parte del socio di società di persone; l’omesso cumulo di più redditi di lavoro dipendente o di pensione, rilevabile dalla presenza di più modelli CUD rilasciati a favore di uno stesso soggetto).

Atti che, oggi, sulla base del D.M. 24.04.2024, sono esclusi dal contraddittorio preventivo. Infatti, l’articolo 2, lett. b), D.M. 24.4.2024, individua, fra gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati – che sono quelli emessi dall’Amministrazione finanziaria, riguardanti “esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione” – proprio gli accertamenti parziali, di cui all’articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54, comma 5,  D.P.R. 633/1972, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati.

Per tali atti, generalmente basati su elementi certi risultanti dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, pur se sia difficilmente ipotizzabile una valutazione, in contraddittorio con il contribuente, l’Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, già allora riconosciuto chenon può  escludersi, in via di principio, che a seguito di notifica degli avvisi di accertamento parziale automatizzati i contribuenti presentino, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione” (circolare n. 258/E/1998). Resta fermo, in ogni caso, che in assenza di procedura automatizzata, l’Ufficio debba procedere manualmente.

Evidenziamo che, ai sensi del nuovo articolo 5, D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024, l’Ufficio di iniziativa, nei casi di cui all’articolo 6-bis, comma 2, L. 212/2000 (casi in cui non sussiste l’obbligo di contraddittorio preventivo), contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’articolo 6, D. Lgs. 218/1997, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione;

c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;

d) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui sopra.

L’invito deve, comunque, contenere i necessari elementi di dettaglio, anche qualora dall’accertamento non scaturisca la determinazione di “maggiori imposte dovutema, ad esempio, quella di “imposte dovute” (come nel caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione) o quella di “minori crediti d’imposta” (come nel caso di rettifica della dichiarazione Iva a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta).

Se restano confermate le indicazioni allora diramate dall’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 235/E/1997, è da ritenere che:

  • l’avvio della procedura verso l’adesione da parte dell’Ufficio non rivesta carattere di obbligatorietà, dovendo valutare attentamente la fondatezza degli elementi in suo possesso, nonché “…tenere conto delle proprie esigenze e capacità operative, soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell’azione di accertamento”;
  • l’invito al contraddittorio deve essere ritualmente notificato, ai sensi dell’articolo 60, D.P.R. 600/1973, oppure spedito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC;
  • il contribuente, destinatario dell’invito emesso ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 218/1997, non è obbligato a presentarsi presso l’Ufficio e tale inottemperanza non è autonomamente sanzionabile, fermo restando – ovviamente – la potestà dell’ufficio stesso di procedere alla notifica di atti di accertamento o rettifica.

Rileviamo, altresì, che il comma 3-bis, dell’articolo 5, D.Lgs. 218/1997, con una formulazione simile ad altre già utilizzate, prevede che, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario. La norma fissa con precisione il dies a quo della proroga (che non è mobile), individuandolo nel giorno di scadenza del termine ordinario di accertamento.

Il che sembrerebbe non lasciare dubbi sul fatto che, al termine di decadenza dal potere di accertamento, possano aggiungersi, sempre i 120 giorni, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni.

Ciò significa che i presupposti di operatività della proroga sono la notifica di un invito a comparire, di cui all’articolo 5, D.Lgs. 218/1997, per la definizione dell’accertamento e la circostanza che tra la data di comparizione indicata nell’invito e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, “prescindendo dalla circostanza in base alla quale vi sia o meno un obbligo per l’ufficio di avviare l’iter dell’adesione” (circolare n. 17/E/2020).