19 Giugno 2024

Il quadro W nel modello 730 e l’apposizione del visto di conformità

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, D.L. 1/2024 (c.d Decreto adempimenti), prevede che, “a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può’ essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello”.

In attuazione di tale previsione, il modello dichiarativo 730/2024 è stato implementato del quadro W (oltre che di altri quadri), il quale deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, per:

  • l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (c.d. “monitoraggio fiscale”);
  • per il calcolo dell’Ivie, dell’Ivafe e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Ricordiamo che l’obbligo di comunicazione, ai fini del monitoraggio fiscale, prevede che nel Quadro W:

  • sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, anche nell’ipotesi in cui il contribuente, nel corso del periodo d’imposta, abbia totalmente disinvestito;
  • non devono essere indicati i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo, raggiunto nel corso del periodo d’imposta, non sia superiore a 15.000 euro. Se, però, la giacenza media risulta superiore a 5.000 euro, allora il quadro W deve essere compilato, in quanto risulta dovuta l’IVAFE;
  • non devono essere indicate le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

In questo contesto, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 12/E/2024 (risposta n. 4.3), ha fornito una serie di chiarimenti in relazione ai controlli da effettuare ai fini dell’apposizione del visto di conformità sul modello 730/2024 da parte di CAF e professionisti abilitati.

Con il documento di prassi sopra citato, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

  • il visto di conformità non riguarda la sezione I del quadro W, qualora sia richiesto di assolvere ai soli obblighi di monitoraggio (flag nella colonna 16 “solo monitoraggio”), ciò in quanto in quanto vi è l’esonero dalla compilazione delle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 15;
  • nel caso in cui, invece, siano dichiarati i dati relativi agli investimenti e alle attività estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta (Ivie, Ivafe e imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività), il campo relativo al credito d’imposta (riportato nella colonna 12 della Sezione I), derivante dal valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o il prodotto finanziario, nonché la cripto attività, è oggetto di visto di conformità.

In relazione a quest’ultimo punto, ai fini della verifica del credito spettante, il CAF o il professionista abilitato è tenuto a visionare e ad acquisire le quietanze, le ricevute, le attestazioni o le certificazioni di avvenuto versamento delle imposte eventualmente pagate nello Stato estero, nel rispetto delle statuizioni della specifica Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per ciò che riguarda il requisito di definitività dell’imposta versata all’estero, il CAF o il professionista abilitato è, inoltre, tenuto ad acquisire:

  • la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente nello Stato estero, al fine di verificare le eventuali compensazioni operate. Nel caso in cui il contribuente non disponga di una copia della dichiarazione dei redditi estera, in quanto non tenuto alla sua presentazione nel Paese estero, lo stesso può attestare tale circostanza con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000;
  • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente, resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, con cui attesti che le imposte indicate nel campo in esame sono definitive e che, per l’importo del credito indicato in dichiarazione, non è stato richiesto alcun rimborso allo Stato estero in cui sono state versate.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, invece, non è oggetto di visto di conformità la verifica della spettanza della detrazione in misura fissa (riportata nella colonna 13 della Sezione I), prevista nel caso in cui l’immobile situato all’estero, sul quale è dovuta l’Ivie, sia adibito ad abitazione principale. Al riguardo, il contribuente può attestare che l’immobile è adibito ad abitazione principale, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da questi resa ai sensi del citato articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Da ultimo, l’Agenzia delle entrate evidenzia che se la documentazione esibita dovesse essere redatta in lingua originale si applicano le medesime indicazioni fornite con riferimento agli aspetti generali delle spese sanitarie (vedasi, da ultimo, circolare n. 14/E/2023 p. 39).