7 Novembre 2015

La gestione contabile delle farmacie – parte seconda

di Viviana Grippo
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Riprendiamo la nostra disamina dei
componenti positivi di reddito dell’azienda farmacia occupandoci della vendita con prescrizione medica, quella che abbiamo già definito vendita sulla base della ricetta “rossa” del medico di base che comporta l’esistenza di convenzione con il SSN, il solo incasso del ticket e il futuro accredito della quota restante da parte delle Asl di competenza.
In particolare ci eravamo lasciati ricordando che, in merito ai sevizi fatturati dalle farmacie, il pagamento delle relative fatture avviene nello stesso bonifico (ovvero lo stesso giorno) in cui viene saldata da parte della Asl la distinta. La
distinta, come detto, è il documento, emesso dalla stessa Asl, che riassume le vendite in convenzione fatte in un determinato periodo (mese), emesso sulla base delle comunicazioni effettuate direttamente dalla farmacia.
Per meglio chiarire il procedimento immaginiamo una linea temporale che vede iniziare l’iter che porterà alla produzione della distinta attraverso l’acquisto del farmaco da parte del paziente/cliente dietro presentazione della prescrizione medica. All’atto della vendita, difatti, la farmacia incasserà da parte del cliente solo l’ammontare del ticket (fisso o variabile) ed emetterà lo scontrino fiscale.
Tale scontrino, al pari di quanto già visto per le vendite non convenzionate, dovrà essere registrato con la seguente scrittura contabile:
 
Cassa                    a                      Corrispettivi Ventilati
 
Tale vendita per il solo ticket affluirà direttamente nella liquidazione del mese in cui l’acquisto è stato eseguito attraverso l’applicazione del sistema della ventilazione.
La ricetta del medico di base viene trattenuta dalla farmacia la quale ne inserisce i relativi dati nel
sistema TS (sistema tessera sanitaria) che invia i dati al Mef e quindi alla Asl di competenza, avvenuti i necessari controlli la Asl con cadenza mensile redigerà ed invierà alla farmacia la distinta elaborata sulla base dei dati ricevuti.
La distinta contiene, oltre ad un valore lordo di vendite effettuato dalla farmacia, anche il netto che ad essa verrà corrisposto che, tuttavia, si scosterà dal primo per effetto degli sconti al sistema sanitario nazionali (obbligatori per legge) e per le trattenute.
Si tenga conto che, le trattenute si distinguono (per ciò che ci interessa) in due importanti categorie:
  • contributi Enpaf,
  • quote associative,
vedremo di seguito come saranno contabilmente trattate.
 
L’emissione della distinta non equivale al pagamento del dovuto da parte della Asl, infatti il pagamento avviene, di norma mesi dopo.
Quindi che valore contabile attribuire alla distinta?
Si ritiene che la distinta abbia
solo valenza ai fini delle imposte sul reddito essendo necessaria solo alla registrazione contabile dei redditi secondo il principio di competenza (principio applicato alle farmacie in quanto produttrici, in qualsiasi loro forma, di reddito di impresa).
Ai fini iva invece il documento di riferimento è lo scontrino fiscale.
Questo dovrà essere emesso al pagamento della distinta per un importo pari alla sommatoria del valore netto pagato alla farmacia, del valore dei contributi Enpaf e delle quote associative.
Lo scontrino verrà contabilmente registrato come segue:
 
Diversi                                    a                      Corrispettivo Ventilati
Banca c/c
Prelievo titolare
Quote associative
 
La voce
prelievo titolare accoglie l’ammontare dei contributi Enpaf finanziariamente anticipati dalla Asl ma che a tutti gli effetti costituiscono contributi previdenziali dei farmacisti titolari (o soci) e che come tale troveranno allocazione come oneri deducibili nelle loro dichiarazioni dei redditi.
Ai fini Iva, la liquidazione contenuta nella distinta avverrà in sede di emissione dello scontrino.
Infine in merito all’applicazione del principio di competenza va sottolineato che, a fine anno quale obbligo, o nel corso di esso (per la redazione di bilancini infrannuali per esempio) per scelta, la contabilizzazione della distinta comporta lo scorporo dell’Iva sulla base della aliquota media dell’anno.
 
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