31 Ottobre 2015

La gestione contabile delle farmacie – parte prima

di Viviana Grippo
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La gestione contabile delle farmacie presenta alcuni aspetti caratteristici che qui di seguito vogliamo riepilogare.

Innanzitutto occorre rilevare che i componenti positivi di reddito, in relazione all’”azienda farmacia”, possono essere, almeno, di quattro diverse tipologie:

  • le vendite da banco, ovvero quelle effettuate senza ricorso a convenzioni con il SSN e le vendite di prodotti non farmaci; tali vendite sono caratterizzate dall’incasso immediato e per questo si parla, indicandole, di “cassetto”;
  • le vendite con prescrizione medica, cioè le vendite tramite presentazione della vecchia ricetta “rossa” del medico di base che comporta la convenzione con il SSN e, di conseguenza, l’immediato incasso del ticket, salvo poi ricevere l’accredito da parte delle Asl di competenza;
  • i farmaci venduti in relazione a determinate patologie (per esempio farmaci destinati a diabetici e soggetti non auto sufficienti) e i farmaci DPC (ovvero “dispensati per conto”);
  • gli indennizzi e i contributi (è il caso dell’Assinde ovvero dei contributi per le farmacie rurali).

In tutti questi casi la registrazione contabile assume diversi aspetti, così come la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, in relazione a tale ultima imposta, si ricorda che i farmaci scontano quasi tutti un’Iva del 10%; in alcuni casi scontano il 4%, senza considerare che tra le vendite delle farmacie ci sono beni che vanno al 22%.

Affrontiamo l’aspetto contabile che ci sarà di aiuto anche per affrontare i metodi di liquidazione dell’Iva.

Nel momento in cui si effettua una vendita da banco viene rilasciato uno scontrino fiscale; questo, come ogni altro caso in cui si emette uno scontrino, è rilevato nei corrispettivi con la seguente scrittura contabile:

Cassa                                       a                                  Corrispettivi ….

I puntini dopo la parola corrispettivi sono messi proprio per segnalare che, già all’atto della registrazione contabile, deve essere operata una scelta, se applicare la ventilazione o meno.

Si ricorda che la ventilazione è una deroga prevista dal legislatore al terzo comma, dell’articolo 24, D.P.R. 633/1972, ove è previsto che:

Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”.

Per cui, nel caso in cui il farmacista decida di non applicarla, dovrà utilizzare nella registrazione contabile di cui sopra il termine corrispettivi lordi; diversamente utilizzerà la dizione corrispettivi ventilati.

La ventilazione viene operata mensilmente o trimestralmente a seconda della periodicità con la quale la farmacia è chiamata a versare l’imposta. La ventilazione “periodica”, si ricorda, è di carattere progressivo, essa infatti confronta, ad esempio, nel mese di gennaio acquisti e vendite del medesimo periodo ma, in agosto confronta le vendite di tale mese con gli acquisti di un periodo ben più ampio che va da gennaio ad agosto stesso. Questo comporta che, per i mensili, a fine anno sarà necessario effettuare una ulteriore ventilazione per poter riportare in dichiarazione  Iva il corretto debito (o credito) verso l’Erario. Operata questa correzione, ai fini contabili occorrerà correggere di conseguenza il debito/credito verso l’Erario con una scrittura che potrà essere alternativamente:

Erario c/Iva                              a                      Corrispettivi ventilati

Ovvero

Corrispettivi ventilati              a                      Erario c/Iva

Quando invece il farmacista effettua una vendita di prodotti per determinate categorie di pazienti/clienti, ovvero effettua una vendita DPC (è il caso delle vendite dei farmaci ospedalieri o salva vita effettuate in alcune regioni di Italia in convenzione con il servizio sanitario nazionale) questi è obbligato ad emettere fattura.

La fattura dovrà riportare l’Iva al 22% in quanto la vendita in sé non si considera cessione di beni ma prestazione di servizi e, come tale, applica l’Iva ordinaria.

La registrazione contabile in tal caso sarà la seguente:

Crediti vs  ASL                     a                  Diversi

                                            a                   Servizi DPC

                                            a                   Iva a debito

È chiaro che in questo caso l’Iva non entrerà nella ventilazione ma sarà liquidata con le norme generiche.

È necessario anche far notare che la fattura sarà in questo caso soggetta sia all’istituto dello split payment che alla fatturazione elettronica.

L’applicazione dello split payment comporterà, di conseguenza, il necessario storno dell’Iva iscritta, si opererà quindi una seconda scrittura:

Iva a debito                                 a                                Crediti vs Asl

Il pagamento del dovuto avverrà nello stesso bonifico (ovvero lo stesso giorno) in cui verrà saldata da parte della Asl la distinta. Questa ultima è il documento, emesso dalla stessa Asl, che riassume le vendite in convenzione fatte in un determinato periodo (mese), ma di essa ci occuperemo in un successivo contributo.