23 Giugno 2016

La disposizione antielusiva in tema di ACE

di Pietro Vitale
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È noto come l’aiuto alla crescita economica (ACE), introdotta dall’articolo 1 D.L. n. 201/2011, abbia lo scopo di agevolare le società che effettuano i propri investimenti con capitale anziché con debito. Tale decisione (debito versus capitale) non è una operazione fiscalmente abusiva ex articolo 10-bis L. n. 212/2000, bensì una legittima scelta lasciata all’imprenditore, a tal punto che l’ACE agevola il ricorso al capitale.

Si ricorda brevemente che il D.M. 14.3.2012 chiarisce che la base ACE dei soggetti IRES si calcola quale variazione positiva (non sono previsti meccanismi di recapture di eccedenze negative di base ACE) del patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio, escluso l’utile, rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, tenendo quindi conto dei conferimenti in denaro (inclusa la rinuncia a crediti) dei soci e delle attribuzioni del patrimonio ai soci.

La ratio dell’articolo 1 è ben evidente dal suo tenore letterale: “In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano …”. Mai norma fu così chiara nel descrivere la propria ratio legis. Non occorrerebbe, pertanto, ricorrere nemmeno ad eventuali relazioni illustrative ma solo all’articolo 12 delle preleggi (secondo cui occorre fare riferimento alle “parole della norma secondo la connessine di esse, e dalla intenzione del legislatore”). Inoltre dalla lettura del D.M. si evince chiaramente che lungo la catena societaria occorre soddisfare sempre il seguente binomio:

 

1 iniezione di capitale = 1 sola base ACE lungo la catena societaria.

 

Questo binomio viene soddisfatto dal decreto attraverso una serie di sterilizzazioni previste all’articolo 10 che detta disposizioni antielusive specifiche.

Si ricorda, inoltre, che la norma generale antiabuso di cui all’articolo 10-bis L. n. 212/2000 risulta applicabile anche al caso di specie qualora l’articolo 10 del D.M. non sia sufficiente a limitare operazioni abusive che comportino un vantaggio fiscale indebito in violazione della ratio della norma.

Brevemente si vuole evidenziare che seppure l’ACE rappresenta una diminuzione del reddito imponibile, per meglio comprenderla, essa è assimilabile ad un interesse nozionale figurativo riconosciuto (nel senso che è deducibile anche se non corrisposto al supposto mutuante) alle società che si finanziano con il capitale piuttosto che con debito. E come è vietata la doppia deduzione di un interesse, del pari non è permesso raddoppiare la base ACE a fronte di una unica iniezione di capitale da parte dei soci.

A ben vedere, l’ACE agevola solo i soggetti che si trovano con della cassa che abbia avuto come contropartita il patrimonio netto (tipicamente: Cassa a Capitale sociale). Quella cassa però deve permanere nell’economia aziendale e deve essere destinata ad esempio all’acquisto di fattori produttivi (i cui ammortamenti sono incontestabilmente deducibili) e giammai deve essere messa a servizio dell’incremento del patrimonio netto di altri soggetti del gruppo. Proprio a tali fini, l’articolo 10 del D.M.:

 

  • da un lato riduce la base ACE del soggetto che si priva della cassa per effetto di:
    • conferimenti in denaro effettuati – successivamente al 31.12.2010 – a controllate;
    • acquisto o incremento di partecipazioni in soggetti controllati dal gruppo;
    • acquisti di aziende o rami di azienda da cedenti controllati dal gruppo;
    • incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti del gruppo.
  • dall’altro aumenta la base ACE del soggetto che riceve la cassa per effetto di:
    • conferimenti in denaro ricevuti da controllanti;
    • accantonamenti di utili di esercizio a riserva;
    • incremento di patrimonio per effetto di rinunce a crediti.

 

Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 10, inoltre, prevede una riduzione della base ACE in misura pari ai conferimenti in denaro:

  • provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio;
  • provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori di cui all’articolo 167, comma 4, del TUIR.