13 Giugno 2016

La disapplicazione per le società in perdita sistematica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Anche per il periodo d’imposta 2015 le esimenti per le società in perdita sistematica indicate nel provvedimento direttoriale 11 giugno 2012 possono essere fatte valere in uno dei cinque periodi d’imposta di monitoraggio e non più solo in uno dei tre. È questo uno degli effetti positivi che derivano dalle novità introdotte già dal 2014 dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 175/2014 (decreto semplificazioni) per le società in perdita sistematica.

In particolare, lo status di società in perdita sistematica si acquisisce laddove la società alternativamente:

  • presenti cinque dichiarazioni fiscali consecutive in perdita;
  • presenti quattro dichiarazioni in perdita fiscale ed una con un reddito imponibile inferiore al minimo previsto dall’articolo 30 della L. n. 724/1994 (quello calcolato con i coefficienti ivi indicati).

Una volta verificata la presenza di una delle due precedenti condizioni, la società si considera in perdita sistematica nel periodo d’imposta successivo al quinquennio di osservazione, con la conseguenza che per il periodo d’imposta 2015 è necessario aver riguardo al quinquennio che va dal 2010 al 2014. Tuttavia, oltre alla possibilità di presentare l’istanza di interpello disapplicativo, l’impresa che ha verificato lo status di società in perdita sistematica può avvalersi delle esimenti previste nel provvedimento direttoriale 11 giugno 2012, da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi d’imposta. Ne consegue che, a differenza di quanto accadeva fino al periodo d’imposta 2013, in cui vi erano tre periodi d’imposta in cui poter verificare una della cause disapplicative, a partire dal 2014 il periodo si è allungato a cinque anni, con evidenti maggiori possibilità di fuoriuscire dalla disciplina. L’indicazione di una delle cause indicate nel provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012 va effettuata nel rigo RS116, casella 3 (modello delle società di capitali), che consente di non compilare il prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo. Nell’ambito delle numerose cause disapplicative assumono particolare rilievo quelle connesse alla congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore ed al MOL positivo.

Con riferimento alla prima, va segnalato che per potersene avvalere è necessario che la società applichi effettivamente gli studi nell’anno d’imposta interessato (2015 per Unico 2016) e che la congruità può essere raggiunta anche per adeguamento (al contrario della coerenza). Non possono avvalersi di tale esimente le società che non applicano, o gli studi di settore, o che hanno una causa di esclusione dagli stessi, ovvero coloro che sono soggette ai parametri. L’esimente in questione può essere fatta valere anche nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, poiché è contenuta tra le cause di esclusione di cui all’articolo 30 della L. n. 724/1994, applicabile, sia dalle società non operative per carenza di ricavi, sia da quelle in perdita sistematica.

Per quanto riguarda invece la disapplicazione in presenza di MOL positivo, è bene ricordare che tale risultato deriva dalla differenza tra valore della produzione (aggregato A del conto economico) e costi della produzione (aggregato B del conto economico) senza tener conto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, nonché dei canoni di locazione finanziaria indicati nella voce B8 del conto economico. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per la congruità e coerenza alle risultanze degli studi di settore, l’esimente riferita al MOL positivo può essere fatta valere “solo” se verificata in uno dei periodi d’imposta del quinquennio di osservazione, e non anche per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. In ogni caso, l’eventuale MOL positivo verificato per il periodo d’imposta 2015, pur non escludendo l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il 2015, ne consente la disapplicazione per i successivi cinque periodi d’imposta.