25 Ottobre 2023

La detrazione per interessi passivi per mutui ipotecari non spetta se l’immobile è situato all’estero

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), Tuir, dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 % degli interessi passivi (e relativi oneri accessori), nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato (o di uno Stato membro della Comunità europea), ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (o i suoi familiari) dimorano abitualmente.

Con specifico riguardo alla possibilità di detrarre gli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale situata all’estero, si osserva che, per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, l’abitazione principale si configura, di regola, in relazione ad immobili situati in Italia, di conseguenza la detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lett. b), Tuir, non spetta se il mutuo è contratto per l’acquisto di una unità immobiliare situata in un Paese estero (risposta ad interpello n. 524/2019).

Le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione finanziaria discendono dalla nozione di abitazione principale che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, Tuir, è definita come “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

In merito alla definizione normativa sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che:

  • il diritto di beneficiare della detrazione permane anche:
    • nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile;
    • quando l’immobile acquistato viene destinato a dimora abituale di un proprio familiare;
  • se il contribuente contrae un mutuo per l’acquisto di un immobile adibito a propria abitazione principale e anche un mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita solamente agli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibito a propria abitazione (circolare n. 50/E/2002);
  • nel caso di separazione legale, rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio (circolare n. 5/E/2001), dopo la quale, considerato che l’ex coniuge non può più essere considerato un familiare, il beneficio spetta solo se nell’immobile, gravato da mutuo, risiedano familiari diversi dall’ex coniuge quali, ad esempio, i figli (circolare n. 7/E/2001).

Quindi nel caso di contribuente residente in Italia, stante la definizione fornita dall’articolo 10, comma 3-bis, Tuir, l’immobile che rappresenta l’abitazione principale non può che essere ubicato nel territorio italiano.

Inoltre, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria (risposta ad interpello n. 524/2019):

  • il medesimo principio si applica anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, per i quali l’imposta è determinata secondo le disposizioni recate dall’articolo 24, comma 3, Tuir, che annovera, tra le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dagli stessi, anche quella indicata al citato articolo 15, comma 1, lett. b), Tuir;
  • la detrazione in commento rileva anche ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dai cd. “non residenti Schumacker”. Si tratta, in particolare, dei soggetti che:
    • sono fiscalmente residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
    • hanno prodotto nel territorio dello Stato italiano un reddito pari almeno al 75 % del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;
    • non godono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Nei confronti di tali soggetti, infatti, il successivo comma 3-bis, del citato articolo 24 Tuir (introdotto dall’articolo 7, comma 1, L. 161/2014) stabilisce che l’imposta dovuta in Italia è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 Tuir e, dunque, con le stesse regole e alle medesime condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Dal descritto quadro normativo emerge, dunque, che ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia, ivi compresi i c.d. “non residenti Schumacker”, la detrazione degli interessi passivi – derivanti dal mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale – spetta, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera b) Tuir, alle medesime condizioni previste per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, in virtù della identica modalità di determinazione dell’imposta sul reddito.

Quanto sopra visto trova riscontro anche nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi. In particolare, nella guida alla compilazione per le persone fisiche non residenti, viene specificato che, danno diritto ad una detrazione sulle imposte da pagare gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, “con riferimento ad immobili situati in Italia”.