15 Ottobre 2021

Irrilevante l’errore scusabile nella rottamazione-ter

di Angelo Ginex
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In tema di rottamazione-ter, è legittimo il diniego all’istanza di definizione agevolata della lite fondato sull’errata indicazione dell’importo dovuto, in quanto il principio dell’errore scusabile, seppur previsto dalla similare disciplina del condono fiscale di cui all’articolo 16, comma 9, L. 289/2002, non è passibile di interpretazione analogica con riferimento al D.L. 119/2018. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 27952 depositata ieri 14 ottobre 2021.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una s.r.l. con il quale l’Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. Avverso tale atto impositivo, la società proponeva impugnazione dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso ed annullava l’avviso di accertamento impugnato.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame relativamente al recupero dell’Iva detratta, secondo i giudici, illegittimamente dalla società.

La società proponeva ricorso per cassazione, mentre l’Amministrazione finanziaria presentava ricorso incidentale. Nelle more del giudizio di cassazione, la società presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 119/2018, sulla quale l’Agenzia delle entrate procedeva a notificare il diniego, avendo ritenuto insufficiente la somma indicata dalla contribuente rispetto all’importo effettivamente dovuto come calcolato dall’Ufficio.

Pertanto, la contribuente impugnava tale diniego, con separato ricorso, dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentandone la nullità per violazione dell’articolo 97 Cost. e dell’articolo 10 L. 212/2000, sotto il profilo del mancato riconoscimento della scusabilità dell’errore.

In particolare, la ricorrente sosteneva che l’Agenzia delle Entrate avesse errato nel non riconoscere la scusabilità dell’errore in cui era incorsa nell’indicazione dell’importo dovuto ai fini della definizione agevolata, considerato che aveva fatto affidamento sui calcoli della stessa amministrazione finanziaria (l’errore infatti era stato determinato dal fatto che nella cartella notificata dall’Amministrazione finanziaria a seguito della sentenza d’appello, non era stata iscritta a ruolo alcuna posta afferente all’Iva ed il divario riscontrato aveva riguardato esclusivamente tale calcolo).

Quindi, la contribuente, pur consapevole del fatto che il D.L. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter) non contempli l’errore scusabile come esimente per poter fruire della definizione agevolata della controversia in caso di erronea determinazione della somma dovuta, ha comunque sollecitato l’applicabilità, nella fattispecie in esame, del principio di cui all’articolo 16, comma 9, L. 289/2002 che prevede, nell’ambito del condono fiscale, la scusabilità dell’errore.

La Suprema Corte, invece, ha affermato che la natura eccezionale della disposizione invocata (si tratta, segnatamente, del principio dell’errore scusabile di cui all’articolo 16, comma 9, L. 289/2002 in materia di condono fiscale) costituisce causa ostativa alla richiesta interpretazione analogica.

Peraltro, è stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, in fattispecie riferite al c.d. “mini condono” di cui all’articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011 (convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, che rinvia all’articolo 16 della citata L. 289/2002), l’irrilevanza dell’errore di calcolo, su cui si fondava, in estrema sintesi, il ricorso disaminato dai giudici di vertice (cfr., Cass. ord. 21.11.2016, n.23593; Cass. ord. 24.07.2013, n. 18023).

Ad adiuvandum, la Corte di Cassazione ha richiamato persino la circolare AdE n. 6/E del 1° aprile 2019, documento di prassi che, nell’esaminare la disciplina della rottamazione-ter, evidenzia come il D.L. 119/2018 «non lasci spazio alcuno in materia alla possibile rilevanza di errore scusabile e/o di calcolo».

In virtù delle suesposte argomentazioni, il ricorso contro il diniego della definizione agevolata è stato rigettato, e ciò ha comportato la necessità dell’esame dei rispettivi ricorsi proposti dalle parti in giudizio.