24 Maggio 2023

Indicazione degli interpelli probatori nel modello Redditi

di Francesco Paolo Fabbri
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 11, comma 1, L. 212/2000 dispone che il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente a diverse ipotesi nelle quali vi sono dubbi sull’interpretazione e applicazione delle norme di legge.

Più nello specifico, la lettera b) dell’articolo 11, comma 1 in questione stabilisce che sia possibile fornire prova circa “la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti”, casistica che fa capo all’interpello probatorio.

Si tratta dei tipici casi nei quali vi sono norme che stabiliscono determinati presupposti ai fini dell’accesso a un determinato regime di tassazione, oppure delle ipotesi in cui lo stesso interpello va presentato per evitare l’applicazione di norme di fatto lesive del soggetto istante: le più frequenti casistiche che vi rientrano sono le società di comodo, così come la sterilizzazione della base ACE – se sono state poste in essere operazioni potenzialmente in grado di duplicare il beneficio fiscale – nonché le società estere controllate (CFC), al pari di altre – si veda in proposito la circolare 9/E/2016, illustrativa della disciplina dell’interpello a commento delle novità recate alla medesima normativa da parte del D.Lgs. 156/2015.

Va in proposito e in primo luogo notato che non vi è alcun obbligo di presentazione delle istanze in esame, come invece accade per i c.d. interpelli disapplicativi, i quali ultimi vanno presentati, ad esempio, qualora si desideri evitare l’applicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali ex articolo 172, comma 7, Tuir (come prescritto dall’ultimo periodo di tale norma).

Ad ogni modo, relativamente agli interpelli probatori per i quali:

  • non è stata presentata l’istanza, oppure
  • è stata ricevuta una risposta negativa,

il contribuente può comunque comportarsi come se vi fosse stato l’accoglimento di quanto rappresentato nell’istanza, in particolare qualora ritenga comunque sussistenti le condizioni affinché ciò accada.

In simili fattispecie vi sono quindi specifici obblighi di indicazione in dichiarazione di tale circostanza, pena l’applicazione delle sanzioni per l’omessa informazione nella dichiarazione (che verrà esaminata in seguito con riguardo alle società di capitali – modello Redditi SC).

Passando ai casi concreti, il più ricorrente tra quelli menzionati è rappresentato dalle società di comodo.

Per esse l’articolo 30, comma 4-quater, L. 724/1994 prevede infatti che “Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis [le oggettive situazioni che non hanno reso possibile il superamento del test di vitalità, nota aggiunta] ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi”.

Da ciò deriva che, a seconda che si tratti di disapplicazione ai fini delle imposte sui redditi (Ires e Irap) oppure dell’Iva, le colonne 4, 5 e 6 del rigo RS116 vanno compilate in questo modo:

  • 1 se vi è stato l’accoglimento della richiesta di disapplicazione;
  • 2 per la mancata presentazione dell’interpello, pur sussistendo le condizioni per la medesima disapplicazione;
  • 3 nel caso di presentazione dell’istanza in discussione, in assenza di risposta positiva ma sussistendo comunque le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Da notare che, nel presente rigo RS116, va fornito il riscontro anche in merito all’avvenuta presentazione dell’istanza di interpello con esito positivo, cosa che non accade invece negli altri casi che si esamineranno.

Vi sono poi le operazioni potenzialmente elusive ai fini dell’Aiuto alla Crescita Economica (articolo 10 D.M. 03.08.2017), che se poste in essere impongono una sterilizzazione della base di calcolo per l’agevolazione fiscale di riferimento.

Tali casistiche vanno indicate nelle colonne da 2 a 11 del rigo RS115 – salva per l’appunto la relativa disapplicazione che si vedrà.

L’articolo 1, comma 8, ultimo periodo del D.L. 201/2011 (istitutivo dell’ACE) prescrive infatti che “Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

La fattispecie in questione andrà pertanto altresì resa nota in dichiarazione, nella colonna 1 (“Interpello”) dello stesso rigo RS115, con i seguenti codici:

  • 1 qualora non sia stata presentata l’istanza di interpello ma vi siano i requisiti per la disapplicazione;
  • 2 in caso di presentazione dell’interpello con risposta negativa, sempre in presenza delle condizioni per disapplicare la sterilizzazione.

Da ultimo, con riguardo alla normativa sulle società estere controllate le istruzioni al modello Redditi richiedono parimenti di rendere note le informazioni sugli interpelli non presentati o non accolti. Ciò anche se, a rigore, l’articolo 167, comma 11, ultimo periodo del Tuir (così come il precedente comma 8-quater) stabilisce che “Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata oppure non lo sia stata per effetto dell’ottenimento di una risposta favorevole all’interpello di cui al comma 5, il soggetto di cui al comma 1 deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lettere a) e b)”, risultando quindi evidente che quanto richiesto a livello ministeriale supera il dato normativo.

Viene in ogni caso domandata l’indicazione, nella casella “Articolo 167, comma 11del quadro FC, dei seguenti codici:

  • 1 in caso di mancata presentazione dell’istanza di interpello se sussistono le condizioni per la disapplicazione della disciplina CFC;
  • 2 in caso di presentazione dell’istanza di interpello, con assenza di risposta positiva ma qualora vi siano le stesse condizioni per la

 

 

CASISTICA INTERPELLO PARTE DICHIARATIVA INDICAZIONE
Società di comodo Rigo RS116 , colonne:

4 – “Imposta sul reddito”

5 – “IRAP

6- “IVA

1 – accoglimento istanza (irregolarità non sanzionata)

2- mancata presentazione

3- risposta negativa

Sterilizzazione ACE Rigo RS115, colonna 1 – “Interpello 1- mancata presentazione                    2- risposta negativa
CFC Quadro FC, casella “Articolo 167, comma 11

Va infine prestata attenzione al fatto che l’omessa segnalazione in dichiarazione della mancata presentazione, così come della risposta negativa, rispetto alle istanze di interpello in esame è punita con la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro (ex articolo 8, comma 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997).

Tale sanzione non si applica invece, con riferimento alle società di comodo, nei casi di irregolare indicazione del mero accoglimento dell’interpello: questo perché il richiamato comma 3-quinquies dell’articolo 8, che regola il comparto sanzionatorio in discussione, fa espresso riferimento al citato articolo 30, comma 4-quater, L. 724/1994, norma che si è per l’appunto visto richiedere solamente l’indicazione delle circostanze diverse dall’esito positivo dell’istanza.

Vi è però un’eccezione alla penalità vista in precedenza, dato che per le società estere controllate l’omissione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione vede applicata una sanzione pari al 10% del reddito dell’entità partecipata, con:

  • un minimo di 1.000 euro, e
  • un massimo di 50.000 euro,

sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3-quater, D.Lgs. 471/1997.

CASISTICA INTERPELLO

SANZIONE NORMA                                          (D.Lgs. 471/1997)
Società di comodo da 2.000 a 21.000 euro articolo 8, comma 3-quinquies
Sterilizzazione ACE
CFC 10% del reddito della partecipata (minimo 1.000 euro massimo 50.000 euro) articolo 8, comma 3-quater