19 Febbraio 2024

Indennità sostitutive dei servizi di mensa

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

A norma dell’articolo 51, comma 1, Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività).

Tale principio è mitigato dalla lettera c), del successivo comma 2, che prevede un’elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che, in deroga al richiamato comma 1, non concorrono a formare il reddito. Si tratta delle somme afferenti:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro (o gestite da terzi);
  • le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro (c.d. buoni pasto “cartacei”), ovvero di 8 euro nel caso in cui le stesse sono rese in forma elettronica (c.d. buoni pasto “elettronici”);
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. c), Tuir, sono totalmente escluse dal reddito di lavoro dipendente, le somministrazioni di vitto in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, ivi incluse quelle sottostanti a convenzioni stipulate dal datore di lavoro con i ristoranti, ovvero con esercizi pubblici convenzionati (risoluzione n. 63/E/2005), nonché la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti (circolare n. 326/E/1997). Lo stesso articolo 51, comma 2, lett. c), Tuir, esclude dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto”:

  • fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro (in luogo del precedente limite di 5,29 euro), per i buoni pasto “cartacei”, ovvero;
  • fino all’importo complessivo giornaliero di 8 euro (in luogo del precedente limite di 7 euro), per i buoni pasto “elettronici”.

L’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, non potendo essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’articolo 51, comma 3, Tuir che, per il periodo d’imposta in corso (2024) ammonta ad euro 1.000 per tutti i dipendenti, ovvero 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, come previsto dall’articolo 1, comma 16-17, L. 213/2023.

Secondo l’Agenzia delle entrate (principio di diritto n. 6/E/2019), i suddetti limiti di esenzione (4 euro per i buoni pasto cartacei e 8 euro per quelli elettronici) devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di 8 previsto dall’articolo 4, comma 1, lett. d), D.M. 7.6.2017.

L’indennità sostitutiva di mensa, il cui importo può essere deciso discrezionalmente dalle società che la eroga, è un corrispettivo in denaro integrato nella retribuzione ordinaria, attribuibile sia ai collaboratori part-time che a quelli a tempo pieno: la citata indennità è di regola interamente soggetta a tassazione e concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo del dipendente a cui la stessa è destinata. Tuttavia, ai sensi del citato articolo 51, comma 2, lett. c), Tuir, sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto, corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. La parte eccedente tale importo concorre integralmente alla determinazione del reddito, secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 51, comma 1, Tuir.

Per verificare se si rientra o meno nella fattispecie di esclusione contemplata dalla norma, occorre effettuare una valutazione dei singoli casi concreti, atteso che la disposizione non consente di individuare criteri di carattere generale per stabilire la sussistenza delle predette unità produttive. A questo proposito, la risoluzione n. 41/E/2000 ha chiarito che l’esclusione dal concorso alla determinazione del reddito riguarda solo quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • è richiesto un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto, con esclusione, quindi, di tutti i dipendenti ai quali viene attribuita una indennità sostitutiva di mensa, in funzione della particolare articolazione dell’orario di lavoro che non consente a costoro di fruire della pausa pranzo;
  • il dipendente sia addetto ad una unità produttiva, con esclusione di coloro che non sono stabilmente assegnati ad una “unità” intesa come sede di lavoro;
  • la suddetta unità sia ubicata in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto.