10 Marzo 2023

Imu deducibile in misura integrale nel periodo d’imposta 2022

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Imu del 2022 pagata in tale anno sugli immobili strumentali delle imprese e degli esercenti attività di arti e professioni è deducibile per intero già a partire dal periodo d’imposta 2022.

La “storia” della deduzione dal reddito d’impresa dell’imposta comunale sugli immobili è stata abbastanza “travagliata”, poiché, in un primo momento, era intervenuto l’articolo 3 D.L. 34/2019 per migliorare decisamente il quadro normativo esistente secondo cui fino al periodo d’imposta 2018 solamente il 20% dell’Imu pagata sugli immobili strumentali era deducibile dal reddito d’impresa o dal reddito di lavoro autonomo.

Più precisamente, il citato articolo 3 D.L. 34/2019 prevede la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa, o di lavoro autonomo, nelle seguenti misure:

  • 50% per il periodo d’imposta 2019,
  • 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021,
  • 70% per il periodo d’imposta 2022
  • 100% a partire dal 2023.

Successivamente, l’articolo 1 L. 160/2019 ha anticipato la deduzione integrale dell’Imu a partire dal periodo d’imposta 2022.

Di tale nuova misura di deduzione ne possono fruire sia i possessori di reddito d’impresa, sia coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo (indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato), a condizione che utilizzino immobili strumentali per l’esercizio dell’attività.

Sul punto, è necessario ricordare che per le imprese sono strumentali i seguenti immobili:

  • per natura, intendendosi per tali quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni (sono considerati tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E);
  • per destinazione, che si caratterizzano in quanto esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresa per lo svolgimento dell’attività (a prescindere dalla classificazione catastale).

Con specifico riferimento alle imprese individuali, è opportuno ricordare che l’immobile, oltre alle caratteristiche descritte, deve essere altresì indicato nelle scritture contabili (nel libro inventari o in quelli dei beni ammortizzabili a seconda del regime contabile adottato) affinché possa essere considerato strumentale.

Per quanto riguarda gli esercenti arti o professioni, gli immobili si considerano strumentali solo se gli stessi sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività (in altre parole sono tali solo quelli strumentali per destinazione), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Sono invece esclusi dalla deduzione in parola sia gli immobili utilizzati ad uso promiscuo, sia quelli “patrimonio” detenuti dalle imprese (rientrano in questa categoria quelli di cui all’articolo 90 Tuir, ossia immobili abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né costituenti beni merce).

In merito al criterio previsto per la deduzione, a suo tempo la circolare 10/E/2014 ha precisato che per le imprese si applica il criterio di cassa previsto dall’articolo 99 Tuir, dovendo tuttavia tener conto anche del periodo di riferimento del tributo.

Questo chiarimento, applicato per il 2022, significherebbe che l’eventuale tardivo pagamento dell’Imu relativo al 2021 nel periodo d’imposta 2022 non consentirebbe all’impresa di dedurre il 50% dell’importo pagato, bensì il 60%, trattandosi comunque di un’imposta di competenza di un’annualità in cui vigeva una percentuale di deduzione del 60%.

Nel quadro RF del Modello Redditi, infatti, le istruzioni ripetono già quanto previsto negli anni scorsi, ed in particolare richiedono di operare una doppia variazione:

  • in aumento, nel rigo RF16 per l’intero importo dell’Imu di competenza del 2022 ed imputata nel conto economico di tale anno;
  • in diminuzione, nel rigo RF55 (codice 38) dell’intera imposta di competenza del 2022 e pagata nello stesso anno.

Diversamente, laddove l’Imu di competenza del 2022 sia corrisposta nel periodo d’imposta 2023, nel modello Redditi 2023 deve essere operata la sola variazione in aumento nel rigo RF16 per l’intero importo dell’imposta imputata nel conto economico, mentre nel modello Redditi 2024 sarà operata la variazione in diminuzione nel rigo RF55 per il medesimo importo.

Resta purtroppo confermata l’indeducibilità del tributo comunale dalla base imponibile Irap.