3 Dicembre 2021

Imposta ipotecaria dovuta da chi chiede l’annotazione del reclamo a margine della trascrizione con riserva

di Angelo Ginex
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In tema di imposta ipotecaria, l’annotazione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva ex articolo 2674-bis cod.civ., consentendo di poter beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle tutele che dalla stessa conseguono, soddisfa un interesse privato, per cui obbligato al pagamento della relativa imposta ipotecaria è il soggetto stesso che richiede detta annotazione.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 37969 depositata ieri 2 dicembre, che, in mancanza di precedenti sul punto, chiarisce quale sia il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta ipotecaria in caso di annotazione del reclamo di cui all’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta ipotecaria relativa alla domanda di annotazione dell’avvenuta proposizione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell’articolo 2674-bis cod.civ., in riferimento ad un atto di citazione.

Più precisamente, il Conservatore dei registri immobiliari accettava con riserva la nota di trascrizione dell’atto di citazione, che era stato presentato da un avvocato per conto e nell’interesse di alcune persone, a causa della incompletezza della notifica di tale atto.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 2674-bis cod.civ. e dell’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., questi presentavano reclamo avverso la suddetta trascrizione con riserva, ma il Tribunale di Napoli lo rigettava con decreto. Seguiva reclamo alla Corte di Appello di Napoli, la quale invece lo accoglieva dichiarando che la riserva apposta alla trascrizione della domanda giudiziale era illegittima, dovendo escludersi la sussistenza dei gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità della citazione richiesti dal citato articolo 2674-bis.

Conseguentemente, i medesimi proponevano domanda di annotazione al competente Ufficio, che effettuava la formalità in calce alla trascrizione e notificava quindi ai contribuenti avviso di liquidazione per l’imposta ipotecaria dovuta.

Tale atto veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale, in accoglimento dello stesso, sosteneva che l’annotazione di cui all’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., così come il pagamento della imposta oggetto di contestazione, era stata originata dalla illegittimità del dubbio del conservatore e non dalla richiesta dei ricorrenti di trascrivere l’atto di citazione con riserva.

A seguito di appello dell’Agenzia, la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione di primo grado con analoga motivazione, ritenendo che il soggetto obbligato al pagamento delle imposte ipotecaria e di bollo connesse alle annotazioni effettuate ai sensi dell’articolo 113-ter disp. att. cod.civ., a margine della trascrizione, fosse l’Ufficio poiché non è possibile porre a carico del contribuente un onere tributario derivante dall’illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione.

Così, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 2, e 11 D.Lgs. 347/1990, 2674-bis cod.civ. e 113-ter disp. att. cod.civ., dal momento che i giudici di appello avevano fondato la statuizione di rigetto sull’accoglimento del giudizio civile avente ad oggetto l’apposizione della riserva alla trascrizione, quando invece l’avviso di liquidazione aveva ad oggetto l’annotazione del suddetto reclamo.

Inoltre, la medesima evidenziava che la richiesta di trascrizione con riserva, da cui consegue l’onere di proposizione del reclamo, costituisce una scelta della parte, la quale è tenuta a sopportarne anche gli oneri fiscali, qualora proceda alle relative formalità.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’Ufficio, evidenziando come, sulla base quadro normativo di riferimento, che essa ha peraltro interamente ripercorso (vedi articoli 2674-bis cod.civ., 1 D.Lgs. 347/1990 e 113-ter disp. att. cod.civ.), emerga chiaramente che l’annotazione del reclamo previsto dall’articolo 113-ter disp. att. cod.civ. a margine della trascrizione con riserva ex articolo 2674-bis cod.civ., soddisfa un interesse privato.

Esso, infatti, consente al privato di poter beneficiare, nonostante il rifiuto del conservatore dei registri immobiliari, in via provvisoria, della pubblicità immobiliare della domanda giudiziale e, quindi, delle garanzie e tutele che dalla stessa conseguono, per cui obbligato al pagamento della relativa imposta ipotecaria non può che essere il soggetto stesso che richiede detta annotazione, così come previsto dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 347/1990.

Per tale ragione, si è concluso che non può assumere alcuna rilevanza la circostanza che il pagamento della imposta ipotecaria oggetto di contestazione sia conseguenza della illegittimità del dubbio del conservatore e non della richiesta dei ricorrenti di trascrivere l’atto di citazione con riserva.

In definitiva, quindi, il ricorso dell’Agenzia è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di Cassazione ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti.