22 Luglio 2021

Immobile in comunione interamente pignorabile per i debiti di un solo coniuge

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con l’ordinanza n. 20845, depositata ieri, 21 luglio, la Corte di Cassazione ha confermato l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, in forza del quale, in mancanza di un espressa disciplina normativa, è ritenuta legittima l’espropriazione dell’intero bene in comunione legale a fronte dei debiti contratti da uno solo dei coniugi.

A seguito di una procedura esecutiva due coniugi vedevano venduta la loro casa di abitazione, la quale ricadeva nel regime di comunione legale dei beni.

La procedura seguita nell’ambito dell’esecuzione immobiliare, per quanto pare comprendere, era stata la seguente:

  • pignoramento nei confronti del debitore e del coniuge in regime di comunione legale,
  • istanza di vendita del bene pignorato, autorizzazione alla vendita e successiva vendita dell’intero bene, comprensivo della quota in regime di comunione legale con il coniuge.

La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, richiamando la precedente sentenza n. 11175/2015 ha ricordato che “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interessa e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (sul punto viene richiamata anche la più nota Cassazione, n. 6575/2013).

Pertanto, nel caso in cui il bene ricada in una comunione legale è esclusa la possibilità di ricorrere al procedimento di divisione endoesecutiva prevista dagli articoli 600 e ss. c.p.c..

Le richiamate pronunce, confermate anche dalla successiva Cassazione n. 6230/2016, costituiscono pertanto un orientamento consolidato di giurisprudenza, idoneo a trovare applicazione fino a quando il legislatore non interverrà per disciplinare la materia in esame.

È legittimo, quindi, il pignoramento nei confronti del coniuge del debitore, proprio perché la comunione tra coniugi è una comunione “a mani riunite”, o, come sopra indicato citando la Cassazione, “senza quote”, ragion per cui ciascun coniuge, pur essendo contitolare al 50%, lo è sull’intero bene.

Da ciò ne discende che il bene potrà legittimamente essere venduto all’asta, anche se i debiti sono riconducibili ad un unico coniuge; l’altro coniuge avrà diritto, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, al 50% del ricavato della vendita, dal quale non potranno essere detratte le spese per la procedura, che, di conseguenza, graveranno integralmente sul 50% riconducibile al debitore.