19 Dicembre 2018

Illuminazione ed energia elettrica: aliquota Iva

di EVOLUTION
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La norma che all’interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell’imposta è l’articolo 16, D.P.R. 633/1972 che si struttura in 3 commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dell’aliquota Iva applicabile alla fornitura del servizio comunale di illuminazione elettrica e di energia elettrica alle parti comuni del condominio.

Con le Risposte n. 3 e 4 del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile:

  • al servizio di illuminazione elettrica con lampade votive gestito direttamente dai Comuni;
  • alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.

Per quanto riguarda il primo tema, l’Agenzia ha osservato che:

  • l’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, prescrive che “Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici NDR] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”;
  • successivo comma 5 del citato articolo 4 elenca determinate categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sussiste una presunzione assoluta di esercizio di attività d’impresa, ancorché tale attività venga esercitata da Enti pubblici , in particolare, tra i servizi indicati alla lettera b) si fa menzione dell’attività di “erogazione di acqua e sevizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
  • la C.M. 8/1993, richiamata nella risoluzione 376/E/2002, ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva i servizi concernenti la manutenzione delle tombe, l’illuminazione elettrica con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.

Alla luce di tutto ciò, ha concluso l’Agenzia, si deve ritenere che lo svolgimento del servizio di illuminazione elettrica con lampade votive da parte del Comune è soggetto ad Iva e, dunque, l’Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli obblighi previsti ai fini Iva in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d’impresa o a esse equiparate.

Con riferimento alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini, atteso che:

  • il numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, prevede, fra l’altro, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alla fornitura di “energia elettrica per uso domestico”;
  • la circolare 273/E/1998 ha chiarito che “l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari”;
  • la risoluzione 150/E/2004 ha chiarito che “l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione”. Quindi, il riferimento all’espressione “uso domestico” limita l’agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell’energia nelle abitazioni familiari o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “residenzialità”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private;
  • nel condominio la prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, come uffici, studi professionali, negozi) e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è fatturata direttamente allo stesso condominio;

a detta dell’Agenzia, si deve ritenere che le parti comuni dei condomini non soddisfino il requisito di uso domestico previsto dalla citata norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la propria abitazione.

Pertanto, la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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