18 Febbraio 2015

Il trust interno e il ruolo della Convenzione de L’Aja

di Sergio Pellegrino
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Nel numero precedente della nostra rubrica settimanale dedicata al trust ci siamo concentrati sull’inquadramento di “che cosa sia un trust”, evidenziando come l’istituto non sia contemplato dal nostro ordinamento. Oggi cerchiamo di capire su che base normativa possiamo istituire i trust che definiamo interni.


 

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, che non è contemplato dal nostro codice civile: come vedremo in successivi contributi vi è quindi una normativa fiscale sul trust, che ne regolamenta il “funzionamento” dal punto di vista tributario, ma non una disciplina civilistica.

Non essendo quindi il trust un istituto tipico del nostro ordinamento, ci dobbiamo chiedere a questo punto su quale base normativa possiamo istituire un trust in Italia.

I trust possono essere istituiti nel nostro Paese sulla base della convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e loro riconoscimento, che è stata ratificata dall’Italia nel 1989: siamo stati, tra l’altro, i secondi a procedere in tal senso dopo il Regno Unito.

Il fatto che gli inglesi abbiano ratificato per primi la convenzione dimostra come l’obiettivo primario della stessa non fosse certo quello di favorire lo sviluppo dei trust che definiamo interni in paesi che come il nostro che sono non-trust, ossia privi di una legislazione in materia o di una prassi consuetudinaria come appunto quella inglese.

L’obiettivo prioritario era invece quello di ottenere il riconoscimento dei trust in ordinamenti diversi da quelli dalla cui legge sono retti: per risolvere, ad esempio, le problematiche cui poteva andare incontro un cittadino inglese “munito” di trust, che si fosse stabilito in Italia o in Francia.

L’esigenza derivava dal fatto che i diritti sui beni mobili ed immobili disposti in trust dipendono dalla legge del paese in cui questi si trovano e allora si poneva il problema di come dovesse “interagire” con il diritto “locale”, nel nostro caso quello italiano, il trust.

Che il problema fosse effettivamente presente, lo dimostrano i precedenti giurisprudenziali in materia di trust nel nostro Paese, alcuni dei quali davvero risalenti: ci sono infatti pronunce in materia come quelle del tribunale di Oristano del 1956 o di Casale Monferrato del 1984, o addirittura una Cassazione di fine ‘800.

La convenzione ha determinato però come risultato più evidente quello dell’istituzione dei trust interni.

Come possiamo definire il trust interno? Ricorrendo ad una approssimazione, possiamo definire tale quel trust istituito in Italia, e cioè in un “paese non-trust”, sulla base della legge di un “paese trust”.

La convenzione legittima infatti il ricorso ad una legge straniera per istituire il trust nei paesi che l’hanno recepita: quindi il trust non è regolato dalla convenzione, ma dalla legge straniera scelta nell’atto istitutivo dal disponente, nella lettura mediata dalla convenzione stessa.

L’art. 2 stabilisce cosa costituisca trust ai fini della convenzione: “Ai fini della presente Convenzione, per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Quindi l’obiettivo della convenzione non è definire che cosa si intenda per trust, ma semplicemente quali sono gli istituti giuridici ai quali si applicano le disposizioni della convenzione stessa.

L’art. 6 della convenzione attribuisce poi al disponente la scelta della legge applicabile.

Nell’istituzione del nostro trust diventa quindi fondamentale la scelta della legge straniera.

La maggior parte dei trust interni nel nostro Paese segue la legge di Jersey, che beneficia di una giurisprudenza consolidata ed è una delle legislazioni più “avanzate” (qualcuno dice anche troppo, attese le frequenti modifiche che ha conosciuto negli anni recenti per rendere Jersey una legislazione sempre più “appetibile” per attrarre i trust).

Le leggi cui possiamo fare riferimento sono in realtà moltissime e la scelta dipenderà anche dalle finalità del trust, atteso che diverse sono, naturalmente, le possibilità riconosciute da ciascuna di esse: possono essere prese in considerazione quali valide alternative, ad esempio, la legge di San Marino del 2010, che ha l’evidente vantaggio di essere scritta in italiano, o quella di Malta del 2004, che ha invece il pregio di essere riconducibile ad uno Stato membro dell’Unione Europea.

Ma sul tema della scelta della legge straniera torneremo in futuro con appositi contributi nella nostra rubrica.