8 Luglio 2022

Il patto di famiglia quale efficace soluzione per il passaggio delle Pmi

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

È noto che un problema che interessa molte Pmi è quello del passaggio generazionale. Vi sono molti casi in cui solo uno dei discendenti risulta interessato o in grado di portare avanti l’azienda di famiglia.

Questa situazione, se da un lato risolve a monte il problema di un possibile litigio tra i discendenti derivante da divergenti opinioni sulla gestione aziendale, dall’altro pone l’altrettanto importante questione di liquidare i discendenti cui non verrà trasferita l’azienda.

Il problema discende dall’impossibilità, nel nostro ordinamento, di poter prescindere dalle quote di legittima. Una soluzione sicuramente efficace potrebbe essere quella del trust.

Il genitore dispone in trust le quote della società operativa individuando come beneficiari tutti i figli. Il trustee nominerà quale amministratore il figlio titolato a portare avanti l’azienda di famiglia ma garantirà altresì che gli altri eredi non rimangano a bocca asciutta, ad esempio, attribuendo loro i dividendi provenienti dalla società in discorso.

La soluzione del trust presenta diversi profili di interesse; tuttavia, lo stesso rappresenta in molti casi uno strumento eccessivamente sofisticato per alcuni contesti culturali.

A questo punto si possono scegliere altre vie come la cessione al prezzo di mercato delle quote al figlio predestinato, eventualmente beneficiando delle rivalutazioni a pagamento che periodicamente si ripresentano.

In questo modo i genitori pagando il prezzo della tassazione della plusvalenza riescono a conseguire la liquidità che poi verrà passata ai vari figli scontando l’imposta di donazione del 4% sulla quota eccedente la franchigia di 1 milione di euro.

Un aspetto che bisogna valutare in questi casi è se il discendente predestinato disponga della liquidità per implementare l’operazione e se desideri, a tal fine, in caso di mancata disponibilità immediata, utilizzare i dividendi che percepirà dalla società acquistata.

In questo caso non si ravvisa nessun profilo di abuso, stante i chiarimenti della risposta interpello n. 156 del 25.03.2022.

La soluzione, oltre a risultare fiscalmente gravosa espone però l’operazione al rischio di insolvenza del figlio che acquista l’azienda.

Inoltre, questi potrebbe essere legittimamente indotto a cercar di evitare il pagamento della ritenuta del 26% sui dividendi implementando un’operazione di leverage attraverso la costituzione di una holding destinata allo scopo ed implementando un’operazione che deve essere ritenuta assolutamente legittima, ma che purtroppo l’Agenzia ha contestato nella risposta ad interpello n. 341 del 23.08.2019.

Una soluzione interessante in questi casi potrebbe essere rappresentata dal patto di famiglia. Tutti i membri della famiglia stipulano questo contratto attraverso cui il genitore dona al figlio predesignato le quote della società operativa mentre quest’ultimo si impegna a liquidare gli altri legittimari, ossi gli altri fratelli (per tacer della madre).

In questo caso si ottengono molteplici vantaggi che possiamo così sintetizzare:

  • le assegnazioni attraverso il patto di famiglia non sono soggette a riduzione e collazione;
  • il trasferimento delle quote della società operativa beneficia dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4 ter, D.Lgs. 346/1990;
  • l’orientamento più recente della Cassazione è volto a ritenere che la liquidazione del figlio assegnatario dell’azienda nei confronti dei fratelli possa scontare l’imposta di donazione con aliquota del 4% con franchigia di 1 milione di euro, in quanto, nella sostanza, l’attribuzione è come se giungesse dal padre;
  • si potrebbero tutelare i fratelli non assegnatari dall’inadempimento dell’assegnatario approfondendo la possibilità di prevedere in capo a loro un diritto di recesso dal patto;
  • si potrebbe prevedere un diritto di recesso anche in capo al padre ad nutum o, come nell’ipotesi precedente, in caso di mancato adempimento del figlio assegnatario e/o qualora il padre, spogliatosi dei beni non fosse in grado di provvedere al suo sostentamento.