26 Gennaio 2021

Il credito di imposta sulle sponsorizzazioni sportive

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

È in attesa di approdare in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. sulle modalità di richiesta del credito di imposta sulle sponsorizzazioni previsto dall’articolo 81 D.L. 104/2020 (“Decreto Agosto”) che individua le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo sotto forma di credito di imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti pubblicitari a favore del mondo sportivo.

La norma introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti pubblicitari effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi nei confronti di leghe che organizzano campionati a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società professionistiche o associazioni e società dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni che operino in discipline ammesse ai giochi olimpici e svolgano attività sportiva giovanile.

Sono ricomprese le spese “effettuate” nel periodo indicato tramite versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997.

Il D.P.C.M. conferma che la spesa dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata: “dal Presidente del Collegio sindacale dell’ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista” iscritto all’albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

La domanda dovrà essere presentata al dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri  entro il 1° aprile 2021 mediante un modulo che sarà reso disponibile entro il prossimo 1° febbraio.

La domanda dovrà contenere:

  • gli elementi identificativi del soggetto investitore (impresa, società, ente non commerciale);
  • gli elementi indentificativi del soggetto destinatario dell’investimento (Lega, società sportiva, associazione sportiva);
  • l’ammontare complessivo dell’investimento realizzato di importo non inferiore a 10 mila euro;
  • la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento desumibile dal contratto;
  • l’oggetto della campagna pubblicitaria;
  • l’attestazione delle spese sostenute rilasciata dal soggetto attestatore sopra indicato;
  • l’ammontare del contributo richiesto sotto forma di credito di imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
  • la dichiarazione della federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive destinatarie dell’investimento, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche e paralimpiche. Trattasi di documento che i soggetti beneficiari devono richiedere ai soggetti destinatari dell’investimento e che a loro volta questi ultimi devo richiedere alla federazione sportiva di affiliazione. Rimane il dubbio se il riferimento all’attività giovanile possa limitarsi solo allo svolgimento di corsi di avviamento o anche alla partecipazione di attività agonistica per minorenni;
  • per le società e associazioni sportive il certificato di iscrizione, in corso di  validità, al relativo registro del Coni;
  • la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa, ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, dal soggetto destinatario dell’investimento (lega, società sportiva, associazione sportiva) concernente la consistenza dei ricavi prodotti nel periodo di imposta 2019 almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro (in caso di dichiarazione mendace è prevista l’applicazione di sanzioni di carattere penale). Si suggerisce di far indicare che il soggetto non applica la L. 398/1991 (essendo espressamente esclusi dalla norma i soggetti sportivi che hanno optato per detto regime). Rimane il dubbio per i sodalizi che hanno l’esercizio a cavallo. Si ritiene che si possa fare riferimento, per costoro, alla stagione 2019/20. Sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento.

Nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine di aprile il Dipartimento provvede alla concessione del contributo mediante pubblicazione dei soggetti beneficiari in apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

Il beneficio verrà riconosciuto nel limite massimo dei fondi previsti (novanta milioni di euro, salvo ipotetiche future integrazioni).

In caso di insufficienza delle risorse disponibili vi sarà una ripartizione proporzionalesulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti” (pertanto non vi è alcuna garanzia che il credito eventualmente riconosciuto sia effettivamente pari al 50% dell’investimento effettuato). Copia dell’elenco dei beneficiari verrà trasferita d’ufficio alla Agenzia delle entrate.

Il credito è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Viene infine prevista la possibilità del recupero del credito da parte della Amministrazione Finanziaria “quando sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto”, ovviamente maggiorato di interessi e sanzioni.