I nuovi impatriati 2024 senza abusi
di Ennio VialL’articolo 5, D.Lgs. 209/2023, ha completamente riscritto la disciplina degli impatriati, precedentemente disciplinata dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015. Il Legislatore ha scelto la via di riscrivere la normativa integralmente, pur ispirandosi a quella precedentemente in vigore.
Lo scopo dell’intervento è quello di porre fine ad alcuni abusi che si erano riscontrati in passato. Appare, tuttavia, innegabile come le condizioni di accesso alla disciplina si siano particolarmente ristrette.
È prevista anche una disciplina transitoria sulla quale non ci soffermeremo in questa sede e che abbiamo già affrontato in un precedente intervento.
La successiva tabella sintetizza la disciplina con evidenziazione delle previsioni pregresse e delle nuove, con un commento sulla portata della novella.
Aspetto | Vecchio regime (ex articolo 16 D.Lgs. 147/2015 post D.L. 34/2019) |
Nuovo regime a Articolo 5, D.Lgs. 209/2023 |
Restrizione |
Redditi agevolati | · Redditi di lavoro dipendente; · redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori); · redditi di lavoro autonomo; · redditi di impresa. |
· Redditi di lavoro dipendente; · redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. compensi amministratori); · redditi di lavoro autonomo. |
· Sono stati esclusi i redditi di impresa. |
Reddito massimo agevolabile annuo | Nessun limite | 600.000 euro | È stata introdotta una soglia massima agevolabile, anche se di ammontare significativo. |
Misura della detassazione nel primo/unico quinquennio di agevolazione | 70% era detassato per 5 anni, ossia quando rientro in Italia e nei 4 successivi |
50% | In linea generale, la detassazione è stata ridotta; si parla di detassazione Irpef, in quanto il regime non trova applicazione per forfettari. |
La detassazione del 90% è venuta meno. Non erano infrequenti i casi di soggetti che stabilivano la residenza al sud detassando al 90% reddito prodotto magari in Lombardia In caso di trasferimento di residenza nelle regioni del Mezzogiorno [Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia]. |
60%. In sostanza, viene riconosciuta una ulteriore deduzione del 10% se l’agevolato viene in Italia con un figlio naturale o adottato minorenne. Lo stesso vale se il figlio nasce in vigenza quinquennio. Il minore deve essere residente in Italia. Il vecchio articolo 16 agevolava, per ulteriori 5 anni, chi si stabiliva in Italia piazzando una famiglia numerosa. In sostanza, era necessario avere tre figli a carico, ben potendo gli stessi essere maggiorenni. In alternativa, era necessario comprare un immobile, non necessariamente da adibire ad abitazione principale. |
Viene ovviamente meno la deduzione quasi totale in caso di trasferimento in zone del sud Italia, ed è prevista un’unica casistica di maggior deduzione in presenza di uno o più figli minori. In passato i figli erano irrilevanti ai fini dell’agevolazione nel primo quinquennio. Rilevavano come vedremo, per l’estensione dell’agevolazione nell’ulteriore quinquennio. |
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Residenza fiscale minima in Italia per non perdere l’agevolazione | 2 anni |
4 anni |
Viene aumentato il periodo necessario di permanenza in Italia a seguito del trasferimento; si badi che la residenza, sia nella disciplina previgente che in quella attuale, viene valutata in base all’articolo 2, Tuir. |
Periodo minimo di residenza fiscale all’estero prima del trasferimento in Italia | 2 anni Talora un soggetto era considerato fiscalmente residente all’estero per due anni se usciva dall’Italia verso fine giugno dell’anno n e faceva ritorno all’inizio di luglio dell’anno n+1. |
3 anni |
In via generalizzata, il periodo è stato allungato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni, le annualità estere richieste salgono a 6 o 7. |
6 anni |
se il lavoratore al rientro presta l’attività lavorativa in Italia presso lo stesso soggetto o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato già impiegato all’estero prima del trasferimento | ||
7 anni | se il lavoratore al rientro presta l’attività lavorativa in Italia, presso lo stesso soggetto (o presso un soggetto appartenente al gruppo per il quale è stato impiegato precedentemente in Italia) in favore del medesimo soggetto o di un soggetto appartenente al gruppo. | ||
Luogo di svolgimento dell’attività lavorativa dopo il trasferimento in Italia | L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. | L’attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio dello Stato | La formulazione ancorché non collimante, dovrebbe intendersi come invariata. La circolare n. 17/E/2017 aveva avuto modo di segnalare come debba intendersi un periodo superiore a 183 giorni. |
Qualificazione richiesta al lavoratore | Nessuna | I lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs 108/2012 e dal D.Lgs 206/2007. | Rispetto al pregresso, viene ora richiesto che l’impatriato sia laureato, dimostri competenze di elevata qualificazione/specializzazione |
Durata dell’agevolazione | 5 anni (prorogabile per altri 5 in presenza di determinate condizioni) | 5 anni (prorogabile per altri 3 se l’impatriato ha acquistato la prima casa nel 2023). | Viene meno la possibilità di proroga, salvo il caso di acquisto dell’abitazione principale. |