25 Luglio 2015

Gli interessi moratori

di Viviana Grippo
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Gli articoli 1219 e 1224 del cod. civ. recitano rispettivamente:

Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non è necessaria la costituzione in mora:

  1. quando il debito deriva da fatto illecito;
  2. quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
  3. quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.”

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori”.

Il codice civile stabilisce quindi che in caso di ritardo nel pagamento di forniture sono dovuti gli interessi di mora con decorrenza dal termine previsto nel contratto.

Il legislatore si è occupato della problematica nel 2012, con l’apposito
decreto legislativo n. 192 ha modificato il D.Lgs. 231/2002 che oggi prevede che ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applichino i seguenti termini:

“a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. ….;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data”.

Il decreto ha poi anche previsto dei termini differenziati a seconda della controparte, in particolare se controparte è una impresa privata o un professionista il termine decorre dai 30 giorni, estensibili a 60 (termine massimo superabile solo con accordo scritto) previsti per il pagamento.

Se la controparte è una impresa pubblica il termine è di 30 giorni prorogabile a 60 con apposita giustificazione. Se invece si tratta di ospedali o Asl il termine è fisso di norma a 60 giorni.

Tale previsione normativa non si applica ai contratti con i privati (consumatori finali), ai pagamenti dovuti quali risarcimenti di danno, ai debiti rientranti nelle procedure fallimentari o in procedure concorsuali.

Resta ferma la possibilità delle parti di scegliere il saldo delle forniture dovute con pagamento rateizzato, in tal caso non trova applicazione l’imputazione automatica degli interessi moratori.

È importante sottolineare che la norma prevede che il pagamento degli interessi di mora avvenga in maniera “automatizzata”, si tratta di importi spettanti/dovuti di “default” per il solo trascorrere del termine di pagamento; anche in merito ai tassi di interesse esiste una indicazione legislativa, si applica, difatti, un tasso di interesse reso noto dal Mef e pubblicato in G.U. valido per sei mesi, aumentato, salvo diverso accordo, di 8 punti (per il commercio di prodotti alimentari i punti di aumento applicabili sono 2).

È inoltre previsto che il creditore possa richiedere il risarcimento delle eventuali spese che avesse dovuto sostenere per il recupero coattivo delle somme oltre alla possibilità di ricevere, anche, la liquidazione del maggior danno. Il legislatore ha previsto una forfettizzazione del risarcimento pari a euro 40,00.

Veniamo alle rilevazioni contabili.

Gli interessi di mora devono essere contabilizzati per competenza a prescindere dal loro incasso (salvo rinuncia scritta comunicata al debitore), la rilevazione sarà:

 

Crediti vs cliente X per interessi di mora (sp) a       Interessi di mora (ce)

 

La voce interessi di mora deve essere rilevata in C.16.d Proventi diversi dai precedenti.

Anche il debitore deve rilevare gli interessi da lui dovuti (principio di prudenza), la rilevazione sarà speculare:

 

Interessi di mora dovuti (ce)  a  Debiti vs Fornitore X per interessi di mora (sp)

 

In tal caso gli interessi di mora andranno rilevati nella voce C17, Interessi e altri oneri finanziari.

Quanto all’aspetto fiscale l’art. 109, comma 7, del Tuir stabilisce che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti secondo il principio di cassa; ne consegue che il creditore dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel modello Unico, mentre il debitore una variazione in aumento.

Ai fini Irap gli interessi di mora non rilevano come pure sono esclusi da Iva. Inoltre, non rientrano nella disciplina del ROL dettata dall’art.96 Tuir.