24 Dicembre 2020

Gli importi esclusi dalla base imponibile Iva

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’articolo 15 D.P.R. 633/1972 non concorrono a formare la base imponibile:

1)  le somme  dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o  altre irregolarità  nell’adempimento degli obblighi del cessionario o  del committente;

2)  il valore  normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in  conformità  alle  originarie condizioni  contrattuali, tranne  quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;

3)  le somme  dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome  e per    conto    della    controparte,   purché    regolarmente   documentate;

4)   l’importo  degli   imballaggi  e  dei  recipienti,  quando  ne  sia stato  espressamente pattuito il rimborso alla resa;

5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto.

 

Interessi moratori, penalità e altre irregolarità

Sono esclusi dalla base imponibile le somme addebitate ai clienti a titolo di:

  • interessi moratori;
  • penalità;
  • ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

La ratio della norma prevede quindi di non includere nella base imponibile Iva tutte quelle somme che hanno pura natura risarcitoria e non costituiscono mai il corrispettivo di un determinata cessione di beni o prestazione di servizi.

In particolare, gli interessi moratori sono quelli pagati a titolo di risarcimento del danno causato dal ritardato pagamento di una somma di denaro dovuta in base ad un contratto, e generalmente sono calcolati a decorrere dal giorno della scadenza del debito fino al giorno dell’effettivo pagamento ad un tasso che può essere stabilito dalle parti o, in mancanza, dalla Legge.

Avendo natura risarcitoria sono esclusi dalla base imponibile Iva.

Da non confondere gli interessi moratori con quelli concessi per le dilazioni di pagamento che sono sempre invece il frutto di accordo tra debitore e creditore. Quando infatti le parti si accordano per un differimento della scadenza prevista per il pagamento siamo in presenza di un contratto di finanziamento, ovvero una prestazione di servizi il cui corrispettivo è rappresentato dagli interessi applicati, i quali vanno fatturati in esenzione di Iva ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972.

 

Beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono

Si tratta comunemente dei cosiddetti “sconti merce” (o sconti in natura) e rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente, in determinate operazioni di compravendita, di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice.

Affinché tali sconti in natura non siano assoggettati ad Iva è necessario che:

  • la cessione a titolo di sconto sia prevista nelle originarie pattuizioni contrattuali;
  • il bene ceduto a titolo di sconto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto i beni oggetto della cessione cui lo sconto si riferisce.

Non è necessario che il bene ceduto a titolo di sconto rientri necessariamente fra quelli prodotti o commercializzati dal cedente o che si tratti di beni di diverso tipo rispetto a quelli oggetto della cessione originaria.

Come precisato infatti anche nella risoluzione 362125/1986, le cessioni a titolo di sconto e abbuono, anche se riflettono beni diversi da quelli che hanno formato oggetto della cessione originaria, “rientrano nel campo di applicazione della disposizione dell’articolo 15, sempreché le cessioni stesse siano poste in essere in conformità alle originarie condizioni contrattuali e non riflettono beni soggetti ad aliquota più elevata rispetto a quella applicabile ai beni oggetto della cessione cui ineriscono”.

È necessario tuttavia che venga esposto in fattura il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, ancorché non concorra alla formazione della base imponibile.

 

Rimborso di anticipazioni in nome e per conto della controparte

Sono escluse dalla formazione della base imponibile Iva, in quanto non costituiscono il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, il rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Si deve trattare di una mera anticipazione finanziaria. L’operazione è quindi esclusa dalla base imponibile se:

  • il rimborso ha per oggetto un’anticipazione monetaria fatta dal cedente/prestatore;
  • l’anticipazione deve essere sostenuta “in nome e per conto” della controparte;
  • l’anticipazione deve essere regolarmente documentata.

Lo schema contrattuale sottostante tali operazioni è tipicamente il mandato con rappresentanza, in cui il mandante attribuisce al mandatario il potere di rappresentarlo e di spendere direttamente il suo nome: gli effetti giuridici dell’atto si riproducono direttamente nella sfera giuridica del mandante ed in capo allo stesso.

In merito all’idonea documentazione è necessario quindi che gli importi anticipati in nome e per conto del mandante siano documentati da fattura emessa dal terzo ed intestata direttamente al mandante ovvero da un’apposita distinta documentazione di addebito.

 

Imballaggi a rendere

Sono esclusi dalla base imponibile Iva l’importo degli imballaggi (e recipienti) per i quali sia stata espressamente previsto l’obbligo di restituzione.

L’importo addebitato in fattura non costituisce infatti corrispettivo dell’imballaggio ma cauzione resa a titolo di garanzia, pertanto escluso dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 4), D.P.R. 633/1972. Solo nel caso in cui gli imballaggi non vengano restituiti nel termine convenuto allora il cedente può incassare la cauzione e l’operazione deve essere assoggettata ad Iva ad aliquota ordinaria.

Nel caso in cui non sia espressamente previsto il patto di resa, allora il valore degli imballaggi deve essere assoggettato ad Iva, concorrendo alla determinazione della base imponibile quale operazione accessoria.

 

Rivalsa dell’Iva

L’articolo 15, comma 1, n. 5). D.P.R. 633/1972 dispone l’esclusione dalla base imponibile dell’Iva addebitata in via di rivalsa.