24 Dicembre 2020

La STP in contabilità semplificata: regime di determinazione del reddito

di Goffredo Giordano di MpO Partners
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La Legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.

Tale regola opera anche nel caso di Società tra Professionisti.

Lo scopo principale di questa normativa è quello di introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa.

Sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:

  1. persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  2. imprese familiari e aziende coniugali;
  3. società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  4. società di armamento e le società di fatto;
  5. enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (come appunto le STP), ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

La determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata:

  • evita gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch;
  • avvicina il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando, così come già previsto per le attività professionali, esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.

Così come chiarito dall’Agenzia delle entrate (Cfr. circ. 11/E/2017) i soggetti in regime di contabilità semplificata (anche alle STP costituite in forma di s.n.c. e di s.a.s. in contabilità semplificata) dal 1° gennaio 2017 adottano un regime di determinazione del reddito improntato al criterio di cassa che, nei fatti, diventa poi un regime misto cassa-competenza.

In questo caso, come si determina il reddito delle STP?

Ma quali sono le modalità di tenuta della contabilità?

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