4 Marzo 2017

Forniture di febbraio e lettere di intento

di Comitato di redazione
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Superata la fatidica data del 1° marzo, dovrebbe essere archiviato il problema delle lettere di intento.

La vicenda ha assunto contorni indefiniti e, onestamente, poco consoni ad un sistema di civiltà tributaria; infatti, quanto richiesto dalle Entrate non ha un preciso fine (realizzabile) e gli sforzi in cui si sono prodigati gli operatori sono – per così dire – a fondo perduto.

Ovviamente, l’adempimento inutile è la cosa che disturba ed infastidisce.

Detto questo, l’epilogo del primo marzo non è stato migliore dell’avvio della vicenda, con il varo dei software di controllo solo all’ora di pranzo; sapendo in largo anticipo del “cambio di passo” ci si aspettava un intervento più efficiente. Il fatto che sul sito delle Entrate comparisse, per alcuni minuti, il riferimento al nuovo software con il link che apriva ancora il vecchio, è stata poi la ciliegina sulla torta.

Detto ciò, con la speranza di archiviare velocemente la vicenda nel cassetto delle cose da dimenticare, vediamo cosa è accaduto nel mese di febbraio e cosa dovranno fare gli operatori per emettere le fatture per forniture in sospensione di tale mese.

Il nuovo modello di lettera di intento acquisiva valore solo a decorrere dal 1° marzo; questo era noto ed esplicitamente indicato nel provvedimento delle Entrate che ha approvato il nuovo format.

L’invio di tale modello, però, non poteva avvenire prima del varo del software, pur se viene segnalato da taluni (circostanza da verificare) che il nuovo format poteva essere inviato senza problemi con i precedenti controlli.

Ciò significa che, laddove ciò rispondesse al vero, l’azienda che aveva inviato le lettere di intento “nuove” durante il mese di febbraio, non creerà particolari disguidi al proprio fornitore. Quest’ultimo, infatti, fatturerà le proprie operazioni di febbraio facendo riferimento alla precedente lettera di intento, quella emessa – cioè – nel corso del mese di dicembre, ovvero a gennaio e febbraio.

Talune aziende, però, desiderose di risolvere la vicenda, hanno inviato ulteriori lettere di intento ai propri fornitori già nel mese di febbraio e, secondo le direttive ufficiali, dovrebbero avere utilizzato ancora il precedente format.

Ciò certamente era possibile e, alla ovvia condizione che si fosse prescelta una delle prime due modalità di applicazione del plafond, quella nuova richiesta mantiene la propria efficacia anche per la restante parte d’anno.

Tuttavia, in tali casi, diversi sono stati i comportamenti degli operatori.

Infatti, le casistiche pratiche che abbiamo visionato, possono essere così riassunte:

  • taluni hanno trasmesso la lettera di intento non indicando nulla;
  • altri hanno specificato che la lettera di intento nuova acquisiva efficacia a far data dal 1° marzo;
  • altri ancora hanno accompagnato l’invio cartaceo con al seguente precisazione: la precedente lettera perde efficacia dal 1° marzo e, per conseguenza, da quale momento dovrai utilizzare la nuova (sostanzialmente approccio identico al primo, ma con la precisazione che il nuovo invio sostituiva il precedente documento per effetto non di una volontà, bensì della perdita di valore dell’altro).

Avevamo suggerito, in nostri precedenti interventi sul tema, di accompagnare tali invii con una formale revoca della precedente lettera di intento, al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito a problematiche di sovrapposizione.

Ove ciò fosse avvenuto, nessun problema:

  • le operazioni poste in essere sino alla ricezione della revoca vanno fatturate con riferimento alla lettera di intento vecchia, facendo riferimento, per le forniture di beni, alla data dei documenti di trasporto;
  • le operazioni poste in essere dal giorno successivo, saranno emesse con richiamo alla nuova.

Nei casi in cui, invece, nulla fosse detto in correlazione al nuovo invio, si potrebbero determinare dei casi di confusione, posto che la nuova richiesta non avrebbe (in linea teorica) la forza di sostituire la precedente, senza il disinnesco di quest’ultima.

Si dubita anche del fatto che la seconda richiesta possa essere emessa con una sorta di efficacia differita al 1° marzo, per il semplice fatto che – in quel momento – la piattaforma utilizzata (quella vecchia) teoricamente non sarebbe più corretta.

Ci auspichiamo, pertanto, che a lenimento di una gestione fallimentare della vicenda, possa essere posto rimedio con un intervento delle Entrate (basterebbe il famigerato comunicato legge), precisando quale possa essere il criterio da utilizzare in caso di mancata esplicitazione della revoca.

Non è solo una questione di forma, ma anche di possibili irregolarità nell’utilizzo della non imponibilità.

Si pensi al caso del fornitore che avesse ricevuto la vecchia lettera con lo standard di riferimento all’intero anno (dal 1/1 al 31/12), poi sostituita con una lettera di intento (trasmessa il 20 febbraio) che indicasse un riferimento ad un plafond di 10.000 euro.

Al momento di fatturazione delle forniture di febbraio, si ipotizzi ancora che la società abbia consegnato il 25 febbraio merce per un valore di 15.000 euro.

Appare evidente che, a seconda dell’approccio utilizzato, si potrebbe essere chiamati a fatturare tutto senza Iva, ovvero a fatturare 10.000 senza Iva e la restante parte con applicazione del tributo.

Poiché il buon senso sino ad ora è mancato nell’intera vicenda, sarebbe il caso di convogliarlo tutto nell’emanazione di una precisazione rasserenante per le casistiche simili a quella sopra evidenziata.

Casi pratici di Iva con l’estero