15 Dicembre 2020

Flag per la documentazione TP e dichiarazione integrativa nel nuovo provvedimento

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Abbiamo già avuto modo di segnalare, in un precedente intervento (“Documentazione da transfer price e nuovo provvedimento: flag nella dichiarazione integrativa”), come il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0360494 del 23.11.2020, diramato in tema di documentazione da transfer price, ponga non pochi dubbi applicativi in capo agli operatori.

In questa sede vogliamo concentrarci sul tenore dei par. 6.1 e 6.2, che affrontano il tema della dichiarazione integrativa, con particolare attenzione al par. 6.1.

La prassi degli operatori, al riguardo, pur con le inevitabili incertezze del caso, è orientata nel ritenere ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa finalizzata ad indicare il possesso della documentazione utile ai fini della penalty protection.

Senza scomodare le previsioni in tema di remissione in bonis, ci si può limitare a ricordare il principio della emendabilità della dichiarazione fatto proprio dall’Agenzia con la risoluzione 12/E/2006 e considerato espressione del principio della tutela dell’affidamento e della buona fede del  contribuente. Non vi è quindi apprezzabile motivo per negare l’indicazione in un momento successivo della sussistenza della documentazione TP.

In questo contesto, si inseriscono i due paragrafi 6.1 e 6.2 del provvedimento in relazione ai quali, autorevole dottrina, soprattutto con riferimento al secondo, ha evidenziato la poca chiarezza. Il par. 6.1, innanzitutto, prevede che per i soggetti che detengono la documentazione da transfer price, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Fin qui non vi sono osservazioni da fare. La previsione si pone in piena continuità col passato.

Il Provvedimento, tuttavia, prosegue stabilendo che, in caso di successiva dichiarazione presentata, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l’indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore credito, la documentazione da TP può essere integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione.

Possiamo evidenziare alcuni punti fermi. Innanzitutto la norma non riguarda l’emendabilità al di fuori dei casi del comma 8 e 8 bis, ossia quella che prescinde da una rettifica a sfavore (ravvedimento) o a favore del contribuente, nel cui alveo possiamo inserire anche il flag successivo della casella della documentazione. Il par. 6.1, infatti, affronta esclusivamente il caso della dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente. Si tratta, infatti, di una correzione di errori che hanno determinato, all’epoca, un minor imponibile. Nel momento in cui questi errori sono corretti, l’imponibile crescerà. In questo caso, secondo il par. 6.1, la documentazione da TP può essere integrata, ma la cosa va segnalata all’Ufficio.

L’unica interpretazione ragionevole è quella per cui la nuova documentazione, che giustifica i nuovi prezzi, non comporta il venir meno della penalty protection. Ciò, tuttavia, a condizione di comunicare il fatto all’Agenzia, magari con una apposita casella ulteriore che apparirà nel Modello Redditi 2021 per il 2020. La previsione si rende necessaria atteso che ora serve la firma digitale con marca temporale.

Non viene invece disciplinato il caso opposto della correzione della documentazione a seguito di modifiche che rettificherebbero la vecchia dichiarazione con indicazione un minore imponibile (dichiarazione integrativa a favore del contribuente). La rettifica della documentazione non pare in questo caso possibile.

Rimane comunque da osservare come la norma non preveda alcunché in relazione alla emendabilità della dichiarazione per segnalazione della sussistenza della documentazione. In questo caso, pertanto, devono valere le considerazioni fatte in precedenza, per cui non vi sono ragioni ostative ad ammettere l’integrabilità del flag inizialmente omesso.

Segnaliamo, da ultimo, come deve essere ammessa anche la emendabilità della dichiarazione dei redditi per segnalare la successiva assenza della documentazione da TP di cui era stata segnalata in passato l’esistenza. Il caso appare, invero, abbastanza strano. Tuttavia, potrebbe essere il caso in cui non sia più rinvenibile la documentazione a causa della perdita dei dati del sistema informatico o a causa di un incendio che ha distrutto la copia cartacea di una documentazione non più conservata in formato elettronico. Affronteremo in un successivo intervento il contenuto, invero più oscuro, del successivo par. 6.2.