25 Febbraio 2016

Lo scambio di partecipazioni a “realizzo controllato”

di Fabio Landuzzi
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La disciplina dello scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento è contenuta nell’art. 177, co. 2, Tuir. Sotto il profilo societario, l’operazione in oggetto si attua quando a fronte dell’apporto (conferimento) di partecipazioni in una società (conferitaria) che, per mezzo di tale apporto, acquisisce ovvero integra – in virtù di un obbligo legale o statutario – il controllo di diritto sulla società “scambiata”, la stessa conferitaria assegna al conferente quote o azioni rappresentative del proprio capitale.

La norma fiscale dispone che le azioni o quote ricevute dal conferente, in cambio delle partecipazioni apportate alla conferitaria, siano valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto dello stesso conferimento.

Appare quindi evidente che la norma non prevede in senso assoluto un regime di neutralità fiscale dell’operazione; dal lato del conferente, infatti, l’operazione appare di per sé “realizzativa”, diversamente dal caso dello “scambio mediante permuta” di azioni regolato dal comma 1 dello stesso art. 177 del Tuir. Diversamente, in questa circostanza il Legislatore ha previsto una modalità particolare per la determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni scambiate; valore che, raffrontato a quello fiscale di carico delle stesse partecipazioni scambiate in capo al conferente, determina la plusvalenza imponibile realizzata dall’operazione.

Ora, il fatto che il regime delineato dal Legislatore italiano per l’operazione in commento non corrisponda necessariamente ad una perfetta neutralità fiscale, ha in più occasioni fatto emergere il tema del suo contrasto rispetto all’ordinamento europeo, recepito anche dalla normativa italiana, per le operazioni transfrontaliere. Infatti, a livello comunitario, la Direttiva 2009/133/Ce prevede espressamente che l’attribuzione ai soci della società conferente di titoli della beneficiaria non dovrebbe di per sé stessa dare luogo ad una qualsiasi imposizione dei soci medesimi.

Il Governo italiano ha sottolineato che l’art. 177, co. 2, Tuir, non è stato adottato in recepimento della suddetta Direttiva europea, bensì detta norma trae la propria fonte nella Legge 662/1997 – (art. 3, co. 161) – in cui il Governo veniva delegato ad armonizzare il regime fiscale allora prevista dal D.Lgs. 544/1992 con i principi di cui alla Direttiva 90/434/Cee, in relazione ad operazioni realizzate fra soggetti residenti in Italia e soggetti residenti in altri Stati dell’Unione Europea. E questa opera di armonizzazione venne compiuta dapprima mediante il testo dell’art. 5 del D.Lgs. 358/1997 e poi con la sua inclusione nel Tuir, ed appunto al comma 2 dell’art. 177.

In sostanza, come il Governo ha ribadito anche nella risposta alla Interrogazione parlamentare n. 5-05215 del 2015, la norma sarebbe del tutto compatibile con i principi dettati dalla Direttiva benché essa non disponga un criterio di neutralità assoluta, bensì solo “controllata” o “derivata”.

Peraltro, è sufficiente osservare che, qualora il valore fiscale di carico della partecipazione del socio conferente sia, per una qualche ragione, inferiore al suo valore contabile, anche un conferimento effettuato in regime di perfetta continuità di valori contabili determinerebbe il realizzo di una plusvalenza fiscale in applicazione del disposto di cui all’art. 177, co. 2, Tuir, dovendo confrontare l’incremento del patrimonio netto della conferitaria – pari in questo caso al valore contabile della partecipazione scambiata – con un minore valore fiscale della stessa partecipazione.

Infine, si rammenta che l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 177, co. 2, del Tuir, non si applica mai agli scambi di partecipazioni mediante conferimento da cui derivi una minusvalenza; secondo l’Amministrazione, in questa circostanza, si applica la disciplina ordinaria ossia il rinvio alla regola della determinazione del valore di realizzo secondo la nozione di “valore normale” ex art. 9, Tuir, con tutte le conseguenze del caso in merito all’eventuale sindacato sul valore effettivo della frazione di patrimonio netto della conferitaria formata dall’apporto della partecipazione scambiata.