23 Febbraio 2016

Largo ai giovani in agricoltura

di Luigi Scappini
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016, il decreto 18 gennaio 2016 con cui viene prevista, per dare slancio al ricambio generazionale in agricoltura attraverso il sostegno ai giovani under 40, l’erogazione di prestiti a tassi agevolati.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata compresa tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni, elevati a 15 nel caso di iniziative nel settore della produzione agricola primaria, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili.

L’agevolazione compente:

  1. alle microimprese e pmi, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente attività agricola ex articolo 2135, cod. civ., da almeno un biennio alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e
  2. alle microimprese e pmi, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le imprese subentranti devono, tra i requisiti richiesti, essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto.

Nel caso di società, è richiesto che le stesse abbiano una compagine sociale composta, almeno per la metà dei soci detenenti la maggioranza delle partecipazioni, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che devono amministrare la società e rivestire la qualifica di Iap o coltivatore diretto.

Ulteriore requisito richiesto è che i soci, alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi all’ammissione alle agevolazioni, non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie del mutuo agevolato.

Ai sensi dell’articolo 11, l’attività di impresa deve essere esercitata per un periodo minimo di 5 anni e per un ugual periodo, deve essere mantenuta la sede operativa in Italia.

I progetti finanziabili devo prevedere una spesa massima entro 1.500.000 euro, Iva esclusa e, alternativamente, devono perseguire obiettivi di miglioramento:

  • del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola;
  • dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali o
  • delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.

Le spese agevolabili, che devono essere parte di uno dei progetti di cui sopra, sono individuate dall’articolo 5 del decreto nelle seguenti:

  1. studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato;
  2. opere agronomiche e di miglioramento fondiario, nel caso in cui il progetto riguardi la produzione primaria;
  3. opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
  4. oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  5. allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
  6. servizi di progettazione;
  7. beni pluriennali.

Queste spese, tuttavia, incontrano limitazioni quantitative in quanto, ad esempio, nel caso degli studi di fattibilità, è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell’investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilità sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell’investimento da realizzare.

Limitatamente al settore della produzione agricola primaria, l’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento e non possono essere concessi aiuti per:

  1. acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;
  2. impianto di piante annuali;
  3. lavori di drenaggio;
  4. investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro 24 mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
  5. acquisto di animali.

Da ultimo, si segnala come l’articolo 11, con un intento antielusivo, introduce una clausola di possesso minimo, prevedendo che i beni oggetto delle agevolazioni devono restare vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dalla data di inizio effettivo dell’attività d’impresa e comunque fino all’estinzione del mutuo agevolato; tale vincolo si rende operativo anche per quanto attiene gli eventuali beni sostitutivi di quelli originariamente ammessi all’agevolazione che tuttavia sono andati deperiti o sono diventati obsoleti.

In questo caso è fatto obbligo di comunicazione del piano di ammodernamento a Ismea che può, nel termine di 30 giorni, dare parere contrario, adeguatamente motivato.

 

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