10 Giugno 2016

La detrazione per le spese funebri nel modello 730/2016

di Luca Mambrin
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La Legge di Stabilità 2016, al comma 954, ha modificato l’articolo 15, comma 1, lett. d), del Tuir che disciplina la detraibilità delle spese funebri disponendo che sono detraibili “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse”. La nuova disposizione trova applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta 2015; fino all’anno 2014 la detrazione per le spese funebri era prevista solo per la morte di familiari indicati nell’articolo 443 del cod. civ., quindi coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato), figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali, per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso, eventualmente da ripartire tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa. Con la modifica normativa, a decorrere dal 2015, sono quindi detraibili le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, mentre l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa.

 Nella C.M. 26/E/1979 viene precisato che la spesa funebre deve essere sempre portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta e può conseguentemente essere anche detratta da più soggetti ancorché il  documento contabile (ricevuta o fattura quietanzata) sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a  condizione che   nel  documento contabile  originale  sia annotata una dichiarazione di ripartizione   della  spesa   sottoscritta  dallo  stesso   intestatario   del documento; in questa ipotesi,  i singoli partecipanti alla  spesa  allegheranno alla  propria dichiarazione annuale dei redditi la fotocopia del   documento.

Affinché una spesa possa essere qualificata come spesa funeraria, deve esserci un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e il sosteni­mento della stessa, rapporto che deve rispondere ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui il costo è finalizzato: non saranno pertanto detraibili le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione di futuri decessi, come ad esempio l’acquisto di un loculo prima della morte.

Fra le spese funebri detraibili possono rientrare:

  • le prestazioni di trasporto e sepoltura;
  • l’acquisto del loculo e della lapide;
  • l’importo corrisposto per il necrologio funebre.

Come detto, per ciascun decesso l’importo massimo di spesa che può beneficiare della detrazione del 19% ammonta a 1.550 euro, anche se sostenuta per soggetti non fiscalmente a carico del contribuente; tale limite resta fermo anche se le spese relative allo stesso defunto siano sostenute da più soggetti o il pagamento sia ripartito in più anni.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, le spese funebri dovranno essere documentate da apposite fatture (o ricevute fiscali) rilasciate dai soggetti percettori che riportano la spesa sostenuta nel corso dell’anno 2015, quali ad esempio la fattura dell’agenzia di pompe funebri, la spesa del fiorista (se fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri.

Nel modello 730/2016 le spese funebri sostenute nell’anno 2015 per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, vanno indicate nei righi da E8 – E12 utilizzando il codice “14”. Come precisato anche nelle istruzioni ministeriali, nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

Nel presente rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “oneri detraibili” della Certificazione Unica.