28 Aprile 2020

Fase 2: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M.

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 di ieri, 27 aprile, il D.P.C.M. 26.04.2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni sono applicabili su tutto il territorio nazionale da lunedì 4 a domenica 17 maggio, in sostituzione delle previsioni del D.P.C.M. 10.04.2020.

Di seguito si propone una tabella di sintesi con le previsioni ritenute più rilevanti.

Vita quotidiana

Entro i confini della regione sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Si considerano “necessari” gli spostamenti per incontrare congiunti. La definizione di “congiunti” sarà precisata, a breve, con delle Faq.
Sono vietati gli spostamenti in una regione diversa, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
È consentita l’attività sportiva individuale (sempre nel rispetto della distanza di sicurezza).
Sono sospesi servizi educativi per l’infanzia, attività scolastica e corsi di formazione.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità individuate nell’apposito allegato 1.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (come, ad esempio, bar, pub, ristoranti, gelaterie,  pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale.
È consentita la consegna a domicilio  nonché la ristorazione con asporto (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o nelle immediate vicinanze).
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (come i parrucchieri, barbieri, estetisti). È consentito lo svolgimento delle attività indicate nell’apposito allegato 2.
Restano aperti i tabaccai, le edicole, le  farmacie  le parafarmacie.
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.

Con riferimento alle attività professionali si raccomanda il lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio, o, in alternativa, devono essere incentivati i congedi retribuiti e le ferie per i dipendenti.

In ogni caso devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Attività produttive industriali e commerciali

Sono sospese le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Le imprese per le quali è disposta la sospensione possono completare le attività necessarie (come, ad esempio, la spedizione delle merci in giacenza) entro tre giorni.
Per le attività produttive sospese è ammesso l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente (o di terzi delegati) per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione. È consentita la spedizione delle merci in magazzino, ma solo previa comunicazione al Prefetto.
Le imprese le cui attività possono riprendere dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura sin dal 27 aprile.
Le imprese la cui attività non è sospesa devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo per il contenimento della diffusione del virus nei cantieri (allegato 7) o nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8).
Il mancato rispetto dei protocolli determina la sospensione dell’attività, fino all’adeguamento.