2 Luglio 2016

Esenzione Iva per le piccole spedizioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Per effetto del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sui servizi accessori 29 aprile 2016, n. 96, a decorrere dal 22 giugno 2016 le operazioni relative a spedizioni di modico valore sono esenti dal pagamento dell’Iva con riferimento, non solo ai beni importati, ma anche ai relativi servizi accessori, con particolare riguardo ai costi di trasporto.

Si ricorda che, in linea generale, per le importazioni di beni da chiunque effettuate l’imposta è dovuta in Italia per effetto del principio della tassazione “a destino” (articolo 1 del DPR n. 633/1972). Le regole che disciplinano le importazioni ai fini Iva sono poi contenute negli articoli da 67 a 70 dello stesso DPR n. 633/1972, riguardante ovviamente i beni che provengono da un Paese non appartenente all’Unione europea.

A seguito dell’introduzione dal citato decreto n. 96/2016, risultano quindi apportate delle modifiche al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, rubricato “Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile”, in particolare agli articoli 1, 5 e 7, in recepimento della Direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni.

All’articolo 5 citato risulta così inserito il comma 1-bis che afferma: Nel caso di applicazione della franchigia di cui al comma 1 sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare”.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 7, “Sono ammesse in franchigia dai diritti doganali le merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale, inviate da un privato che si trova in un Paese terzo ad un altro privato che si trova nel territorio doganale della Comunità”.

Sono ammessi, quindi, alla franchigia dai diritti doganali:

  • le merci di valore intrinseco non eccedente complessivamente 22 euro per spedizione;·        
  • i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;
  • le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, inviate da un privato di un Paese terzo ad un altro privato del territorio doganale della Comunità.

In merito, sono considerate piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, le spedizioni che, nel contempo:

  • abbiano carattere occasionale
  • riguardino esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei destinatari e che, per loro natura e quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;·  
  • riguardino merci il cui valore globale non superi 45 euro;· 
  • non risultino effettuate dietro corrispettivo in qualsiasi forma.

Sono esclusi dall’esenzione:

  • i prodotti alcolici;·
  • i profumi e l’acqua da toletta;·
  • i tabacchi e i prodotti del tabacco.  

 

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