27 Febbraio 2014

Esenti da Iva le commissioni di delega versate ai coassicuratori

di Sergio Pellegrino
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Sono esenti da IVA le commissioni di delega versate, nell’ambito di un rapporto di coassicurazione, all’impresa incaricata di gestire gli adempimenti amministrativi relativi ai singoli contratti di assicurazione. Tale qualificazione discende direttamente dall’art. 10, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, che prevede l’esenzione per le “operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio”, nel cui ambito di operatività ricadono le prestazioni remunerate attraverso le commissioni di delega.

È la conclusione alla quale è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Roma con la sentenza n. 80 del 14 gennaio 2014, in esito ad una controversia sorta con l’avviso di rettifica emesso dall’Ufficio per recuperare l’IVA su tali commissioni, ritenute imponibili in quanto versate a fronte di prestazioni non riconducibili all’attività assicurativa.

I giudici d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, hanno respinto la pretesa dell’Amministrazione finanziaria.

Il contratto di coassicurazione è regolato sia dall’art. 1911 c.c., sia dalla L. n. 772/1986, come modificata dal DLgs. n. 49/1992. La finalità perseguita è la ripartizione del rischio, secondo quote predeterminate, tra i vari assicuratori in modo che ciascuno di essi risponda unicamente della quota personalmente assicurata. Il contratto in esame genera, pertanto, separati atti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diventa titolare di singole posizioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio contratto.

L’intera procedura gestionale/liquidativa vene snellita attraverso la clausola di delega, con la quale i coassicuratori, in forza ad un mandato con rappresentanza (Cass., 2 aprile 2001, n. 4799 e Cass., 16 febbraio 2000, n. 1712), delegano ad uno di essi il compimento di determinati atti nell’interesse comune (es. trattativa, stipula del contratto, riscossione dell’intero premio, determinazione del danno da risarcire o dell’indennità da liquidare).

Atteso, dunque, che oggetto del contratto di mandato conferito con la clausola di delega è la gestione in autonomia del contratto di assicurazione, l’impresa delegataria non si sostituisce agli altri coassicuratori nel compimento dei singoli atti, bensì nell’espletamento dell’intera fase del rapporto assicurativo e soprattutto in quella relativa all’accertamento ed alla liquidazione del danno.

Individuato il negozio come mandato con rappresentanza, l’esenzione da IVA potrebbe discendere dal semplice richiamo del n. 9) del comma primo dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, che riguarda le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative alle operazioni di assicurazione, coassicurazione e di vitalizio.

Come, tuttavia, osservato dai giudici d’appello, più concretamente, l’applicazione dell’esenzione in esame deve essere subordinata, non tanto e non solo alla presenza di un rapporto di mandato intercorrente tra i coassicuratori, quanto alla funzione e al servizio reso dal delegatario. Infatti, non è sufficiente che l’attività svolta per conto dell’impresa di assicurazione abbia ad oggetto una prestazione assicurativa nell’ambito di un rapporto assicurativo, ma è necessario che essa costituisca una fase imprescindibile del rapporto stesso da ricondursi, come tale, alla prestazione dovuta da ciascun assicuratore. Occorre, in buona sostanza, che l’assicuratore delegatario sia comunque tenuto a svolgere l’attività, pena l’inadempienza contrattuale, e che, in forza del patto di delega, egli agisca anche nell’interesse degli altri coassicuratori.

Ora, sotto il profilo civilistico, l’impresa delegataria svolge, in base di un contratto di mandato con rappresentanza, ma anche in rem propriam, una fase fondamentale del rapporto assicurativo ed in particolare la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro. Queste attività, secondo la sentenza, devono essere considerate operazioni assicurative in senso stretto, poste in essere dalla società delegataria con effetti diretti sulla situazione giuridica dell’assicurato, di se stessa ed, in forza del contratto di mandato, anche delle società coassicuratrici.

Considerato che le prestazioni fomite dalla delegataria sono necessarie ed indispensabili per l’attività assicurativa, e di diretto interesse anche di chi riceve la prestazione, è pienamente legittimo che la prestazione della delegataria sia remunerata dalle coassicuratrici.

Le commissioni di delega riconosciute all’impresa delegataria vanno, pertanto, considerate esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.

Tale conclusione è allineata all’orientamento maggioritario della giurisprudenza in materia (C.T. Reg. di Genova, 26 febbraio 2013, n. 18 e C.T. Reg. di Firenze, 21 febbraio 2012, n. 22; in senso contrario, C.T. Reg. di Roma, 8 luglio 2013, n. 269).