10 Novembre 2023

Differimento del secondo acconto escluso per i contributi previdenziali ed assistenziali

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Sono esclusi dal differimento al 16.1.2024 gli acconti riferiti ai contributi previdenziali e assistenziali, per i quali il termine rimane quello ordinario del prossimo 30.11.2023. La conferma arriva dalla circolare n. 31/E/2023 pubblicata ieri, 9.11.2023, dall’Agenzia delle entrate a commento delle novità intervenute con l’articolo 4, D.L. 145/2023 (c.d. decreto “Anticipi”), che prevede per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30.11.2023 al 16.1.2024 della seconda rata di acconto dovuta sulla base del modello Redditi PF 2023 (Irpef e imposte sostitutive), con esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali (da versarsi entro il termine ordinario del 30.11.2023);
  • la possibilità di versare il secondo acconto Irpef in cinque rate mensili di pari importo, a partire dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese (sulle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 4%).

Per quanto riguarda i soggetti interessati dal differimento, l’Agenzia delle entrate conferma che vi rientrano solamente le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta:

  • hanno svolto un’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo e;
  • hanno dichiarato, per tale periodo d’imposta, ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 170.000 (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Rientrano in tale ambito anche le imprese familiari e le aziende coniugali, fermo restando che il differimento è consentito solo al titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale. In buona sostanza, l’ambito soggettivo è quasi identico a quello previsto per beneficiare della flat tax incrementale, anche se vi sono alcuni elementi distintivi: chi ha iniziato l’attività d’impresa o di lavoro nel corso del 2022 può differire l’acconto se ha dichiarato ricavi e/o compensi nel 2022 non superiori ad euro 170.000 (senza necessità di ragguaglio in quanto si deve far riferimenti all’importo indicato nel quadri del modello Redditi PF), ma non può fruire della flat tax per l’anno 2023 in quanto non ha svolto l’attività per l’intero periodo d’imposta 2022 (come richiesto nella circolare n. 18/E/2023).

Sono escluse dal differimento tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva, compresi i soci o gli associati destinatari di redditi imputati per trasparenza (compresi come detto i collaboratori di impresa familiare e di azienda coniugale), a meno che non siano anche titolari di partita Iva individuale, così come sono esclusi tutti i soggetti collettivi (società di persone, società di capitali e gli enti).

In merito all’individuazione della soglia di ricavi e compensi di euro 170.000, quale limite massimo per l’applicazione del differimento al 16.1.2024, si deve aver riguardo ai ricavi di cui all’articolo 57 Tuir dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Come precisato dall’Agenzia, poiché il citato articolo 57 Tuir fa riferimento all’articolo 85 Tuir per l’individuazione dei ricavi, non è possibile considerare solamente quelli “tipici” di cui alle lett. a) e b) di tale norma, ma anche gli altri ivi previsti (gli autoconsumi, i contributi ed i corrispettivi “finanziari”).

La circolare n. 31/E/2023 precisa, inoltre, che:

  • per le imprese familiari e le aziende coniugali si deve assumere l’ammontare complessivo dei ricavi;
  • in caso di svolgimento di più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • qualora siano svolte contemporaneamente un’attività d’impresa e di lavoro autonomo, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
  • per le persone fisiche che svolgono attività agricole (o connesse) produttive di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’importo del volume d’affari Iva (di cui al rigo VE50 del modello Iva 2023). Laddove il contribuente sia esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, rileva l’ammontare del fatturato complessivo del 2022 (dato dalla sommatoria delle operazioni certificate tramite fattura e di quelle derivanti dalla trasmissione telematica dei corrispettivi).