10 Settembre 2016

Dichiarazione IVA a credito omessa e riporto delle eccedenze

di Comitato di redazione
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L’imminente scadenza di invio delle dichiarazioni del periodo 2015 ci consente di tornare su un tema di attualità, vale a dire la sorte del credito IVA in caso di omissione del modello.

La circostanza è ormai nota agli operatori: liquidando la dichiarazione dell’anno successivo l’Amministrazione non “intercetta” il credito e ne richiede il versamento con avviso bonario, maggiorato di sanzioni (ridotte) e di interessi. In caso di mancata adesione all’invito, segue iscrizione a ruolo con sanzione piena e maggiorazione di oneri connessi.

Il tema centrale è proprio quello delineato: il disconoscimento del riporto del credito può essere considerato mera attività di liquidazione da contestare con le procedure automatizzate dell’articolo 54-bis del DPR 633/1973, ovvero è richiesta una vera e propria attività di accertamento?

Sulla questione è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza n. 1775 del 08.09.2016 tiene conto della differente interpretazione che si è stratificata nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento, (sentenze 9564 del 22.04.2009, 110674 del 04.05.2010, 17754 del 16.10.2012), quando il credito portato in detrazione non risulti dalla dichiarazione annuale, sia perché diverso, sia perché il modello è stato omesso, l’attività di liquidazione automatica sarebbe pienamente condivisibile.

Il secondo orientamento (sentenze 5318 del 03.04.2012, 37515 del 15.02.2013, 11712 del 27.05.2011, 9224 del 21.04.2011, 27396 del 23.07.2010, 13591 del 08.05.2007), invece, ritiene che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione è stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche che richiedono motivato avviso di rettifica.

Preso atto della disparità di vedute, ricorrendo spesso alla evocazione della Cassazione a SSUU del 21.06.2016, si ribadisce che:

  • deve essere compreso il senso della locuzione “controllo cartolare”, posto che, a mente del secondo orientamento, la mancanza del modello non lo consentirebbe;
  • bisogna comprendere il senso da attribuire alle disposizioni sulla liquidazione introdotte con D.Lgs. 241/1997, ricorrendo anche al supporto della Relazione illustrativa al provvedimento;
  • va allora inquadrato come controllo cartolare ogni attività dell’Amministrazione, effettuata in modo automatizzato, sulla base dei dati presenti nel modello e/o di altre informazioni presenti nell’anagrafe tributaria;
  • l’informazione sulla assenza del modello dichiarativo per l’anno precedente va considerata una informazione “sensibile”, con la conseguenza che l’attività di liquidazione (in siffatta ipotesi) appare pienamente legittima e condivisibile.

Ricostruito in tal modo il ragionamento, propendendo evidentemente per il primo degli orientamenti configurati, si va a risolvere la questione affermando il principio di diritto che dovrà essere osservato dagli operatori e dai giudici chiamati in futuro ad occuparsi della questione.

In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 54-bis e 60 del DPR 633/1972 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili).

In sostanza, la conclusione appare chiara:

  • da un lato si legittima la procedura automatizzata delle Entrate;
  • dall’altro (e non poteva essere diversamente visti i vincoli comunitari) si legittima anche il riconoscimento del credito con onere probatorio a carico del contribuente.

Compresa la vicenda sul lato processuale, va anche richiamata la posizione delle Entrate sul versante pratico operativo, già manifestata con circolare 21/E del 25.06.2013 (in parziale rettifica della precedente circolare 34/E del 06.08.2012).

Risulta importate e conveniente, per il contribuente, al momento del ricevimento dell’avviso bonario, consegnare all’ufficio tutta la documentazione cartolare comprovante il credito del precedente anno, al fine di rendersi debitore delle sanzioni e degli interessi ma senza dover versare il credito con successiva necessità di richiederne il rimborso.

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