18 Ottobre 2023

Delega fiscale e novità in arrivo per gli istituti del codice della crisi

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la L. 111/2023, entrata in vigore lo scorso 29.8.2023, che delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario. Tra le novità previste nel Titolo II (relativo ai tributi), alcune hanno ad oggetto gli istituti del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. In particolare, l’articolo 9, L. 111/2023, prevede un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, differente a seconda che si faccia ricorso ad istituti con finalità liquidatorie o di risanamento.

Tra le novità, è prevista anche quella di estendere agli istituti liquidatori, nonché al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese (anche non liquidatori), il regime di adempimenti attualmente previsto, ai fini dell’Iva, per la liquidazione giudiziale, dall’articolo 74 bis, D.P.R. 633/1972.

La legge delega prevede, ancora, l’estensione, a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), delle disposizioni recate dall’articolo 88, comma 4-ter, e dall’articolo 101, comma 5, Tuir, nonché dall’articolo 26, commi 3-bis, e dagli articoli 5, 5-bis e 10-bis, D.P.R. 633/1972, e l’esclusione delle responsabilità previste dall’articolo 14 D.Lgs. 472/1997 e dall’articolo 2560 cod. civ.

Le norme fiscali di favore su menzionate (ad oggi limitate solo ad alcune fattispecie), con l’attuazione della L. 111/2023 saranno applicabili a tutti gli istituiti del codice e, in particolare, a tutti i piani che prevedano falcidie dei debiti.

Nella L. 111/2023 è prevista, inoltre, l’introduzione di specifiche disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall’accesso (a uno dei già menzionati istituti) relativamente:

  • al rimborso e alla cessione dei crediti d’imposta maturati nel corso delle procedure;
  • alla notifica degli atti impositivi, prevedendone l’obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali che dell’impresa debitrice.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla Legge delega, c’è quella che ha previsto all’articolo 9, comma 1, n. 5, L. 111/2023, la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi (anche locali) nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di cui agli articoli 12 e ss. C.C.I.I., di fatto estendendo la disciplina della transazione fiscale anche a tale istituto.

Ad oggi, la possibilità di stralcio dei debiti tributari e contributivi è ammessa solo per alcuni istituti:

  • l’articolo 63 C.C.I.I. che disciplina l’ipotesi di transazione su crediti tributari e contributivi, ma solo limitatamente al caso in cui l’imprenditore abbia avviato le trattative che precedono gli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 C.C.I.I.;
  • l’articolo 88 C.C.I.I. che disciplina l’ipotesi di transazione fiscalenel caso di presentazione di un piano di concordato preventivo, di cui all’articolo 84 C.C.I.I. (sia esso in continuità o meno).

Rimane, invece, esclusa, oltreché per la composizione negoziata, per:

E’evidente l’importanza di tale novità per l’impulso che potrebbe dare all’istituto della composizione negoziata, oggi reso poco appetibile proprio per il limite rappresentato dalla impossibilità di proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali, accanto alla proposta di stralcio, invece, formulabile per gli altri debiti.

È vero che l’articolo 25-bis C.C.I.I. ha previsto delle misure premiali di natura fiscale per chi conclude positivamente il percorso della composizione negoziata della crisi. In particolare, è stata prevista la riduzione delle sanzioni e degli interessi al tasso legale, ma ben altra cosa è l’opportunità concessa dalla transazione fiscale.

Di conseguenza, ad oggi, le imprese in crisi – con rilevanti debiti fiscali e contributivi – sono costrette a valutare strade alternative rispetto alla composizione negoziata, qualora non riescano con i loro piani di risanamento (e con le loro risorse) a far fronte all’intero debito erariale.

La L. 111/2023, nell’introdurre l’accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi anche nella composizione negoziata, hacomunque previsto che ci debba essere l’intervento del Tribunale.

Questo in parte si ricollega al motivo per cui, fino ad oggi, la transazione fiscale è stata limitata a quegli istituti nei quali è previsto il giudizio di omologazione del Tribunale, ossia un controllo dell’Autorità giudiziaria. Tuttavia, preme rilevare che nella composizione negoziata è già previsto, in certi casi, l’intervento del Tribunale, ossia per autorizzare di atti particolarmente significativi, di cui all’articolo 22 C.C.I.I., nel caso della concessione e conferma delle misure protettive e cautelari richieste dal debitore di cui all’articolo 19 C.C.I.I.

Pertanto, si ritiene attuabile, nella composizione negoziata, un intervento dell’Autorità giudiziaria che abbia il compito di valutare la proposta di accordo transattivo relativo al trattamento dei crediti fiscali.

Circa le modalità di tali accordi, anche alla luce di quanto contenuto nella bozza del D.L. 13/2023 – e di quanto già previsto per gli accordi di ristrutturazione e per il concordato preventivo – si ritiene necessario che:

  1. la soddisfazione dei creditidi cui trattasi non sia inferiore a quello che i creditori pubblici riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale del debitore (si tratta dunque di una condizione del tutto corrispondente a quella stabilita per la transazione fiscale da attuarsi nel contesto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo in continuità aziendale);
  2. la composizione negoziata si concluda mediante il raggiungimento:
    • di un contratto con uno o più creditori (pertanto anche solo con il Fisco) che, sulla base della relazione dell’esperto, risulti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo inferiore a due anni, ai sensi dell’articolo 23 comma 1, lett. a), C.C.I.I.;
    • di un accordo sottoscritto, oltre che dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con cui quest’ultimo dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza, di cui all’articolo 23, comma 1, lett. c), C.C.I.I.;
  3. sia prevista l’attestazione di un professionista indipendente che si esprima circa la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.