26 Giugno 2017

Definizione liti pendenti estesa ai ricorsi notificati sino al 24 aprile

di Angelo Ginex
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L’articolo 11 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva) ha introdotto la definizione agevolata delle liti fiscali, al fine di deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Com’è noto, previa domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie:

  • attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate,
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio,

possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.

L’istituto è stato interessato da una importante novità, introdotta dalla L. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017, il cui effetto è molto consistente: è stato spostato in avanti il requisito temporale per poter definire la lite.

Mentre il testo previgente della norma prevedeva che doveva trattarsi di liti fiscali in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate relativamente alle quali la costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente era avvenuta entro il 31 dicembre 2016, la modifica muta tale condizione, dando rilevanza alla data di notifica del ricorso alla controparte, che deve essere avvenuta non già entro il 31 dicembre 2016, ma entro la data di entrata in vigore del D.L. 50/2017, quindi entro il 24 aprile 2017.

Posto che per il notificante gli effetti della notifica si hanno al momento della spedizione o di consegna dell’atto all’ente impositore o all’ufficiale giudiziario, la lite dovrebbe essere definibile se il ricorso è stato spedito, al massimo, il 24 aprile 2017.

Sembrerebbe altresì che la norma si riferisca al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se il processo è già pendente nei gradi successivi al primo, non dovrebbero esserci problemi sulla definizione agevolata della lite.

Per il resto, tutto immutato. Quindi, per poter accedere al beneficio il contribuente dovrà presentare – entro il 30 settembre 2017 – una specifica domanda (distintamente per ciascuna procedura oggetto di definizione agevolata) esente dall’imposta di bollo, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed effettuare un separato versamento mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo.

Per ciascuna controversia può essere effettuato il pagamento degli importi dovuti, purché non inferiori a euro 2.000, in un massimo di 3 rate, secondo le seguenti scadenze e percentuali:

  • entro il 30 settembre 2017, la prima rata pari al 40% del totale delle somme dovute (o l’intero importo);
  • entro il 30 novembre 2017, la seconda rata pari all’ulteriore 40% del totale delle somme dovute;
  • entro il 30 giugno 2018, la terza rata pari al residuo 20% del totale delle somme dovute.

Si ricorda che dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle. In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Infine, appare utile sottolineare che il perfezionamento della definizione avviene con l’effettivo pagamento degli importi dovuti e, solo in assenza di questi ultimi, con la presentazione della domanda.

La mediazione tributaria