16 Gennaio 2023

Definizione agevolata degli avvisi bonari: guida operativa al ricalcolo degli importi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 1/E/2023, pubblicata venerdì scorso, 13 gennaio, sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità applicative della c.d. “definizione agevolata degli avvisi bonari”, precisando, in primo luogo, che non è previsto l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, considerato che la Legge di bilancio 2023, nell’introdurre le disposizioni, non ha stabilito tale specifico onere.

Prima di concentrare l’attenzione sulle regole che governano il ricalcolo degli importi (che è affidato pertanto ai contribuenti), giova tuttavia ricordare che la nuova misura, in realtà, si articola in tre diverse agevolazioni, brevemente richiamate nella tabella che segue.

La misura Le fattispecie agevolate L’agevolazione
Definizione agevolata degli avvisi bonari 2019, 2020 e 2021 (comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021:
– per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), anche se già recapitate
– recapitate dopo il 1° gennaio 2023.
È prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) delle sanzioni dovute.
Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero.
Il pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini (30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), anche a rate.
I benefici sono conservati anche in caso di lieve adempimento (ovvero lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
In caso di mancato pagamento entro i termini (che non configuri lieve adempimento) non è riconosciuto alcun beneficio e gli importi sono iscritti a ruolo con le sanzioni calcolate in misura piena.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023    Comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Il pagamento rateale può essere stato quindi avviato anche in anni precedenti, ma non deve essere intervenuta alcuna causa di decadenza.
Le sanzioni dovute sono rideterminate in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Gli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono invece interamente dovuti.
Le scadenze di pagamento restano le stesse, con la possibilità di beneficiare della estensione a 20 rate in caso di importi originari non superiori a 5.000 euro (si veda il prossimo punto).
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle previste scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Estensione dei piani di rateazione Rateazioni non ancora iniziate, ma anche tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
È quindi possibile l’estensione ad un numero massimo di venti rate anche nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro.

Come sopra anticipato, non è prevista la consegna, al contribuente, di avvisi recanti gli importi rideterminati.

Nella circolare, però, vengono forniti due interessanti esempi.

Il primo riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari 2019,2020 e 2021 (ovvero la prima misura indicata nella precedente tabella).

Si ipotizzi che il contribuente non abbia versato l’importo di 100 euro a titolo di Irpef (Modello Redditi 2020, riferito al periodo d’imposta 2019).

Ha ricevuto la comunicazione di irregolarità che prevede una sanzione di 10 (ovvero calcolata al 10%) e interessi in misura pari a 7 euro.

Gli importi potranno essere rideterminati come segue:

Da originario avviso bonario Rideterminati
Imposta non versata 100 100
Sanzioni 10 (10%) 3 (3%)
Interessi 7 7
Totale 117 110

L’importo di 110 euro potrà essere versato (entro i termini) utilizzando il consueto codice tributo 9001 e il codice atto indicato nella comunicazione.

Calcoli leggermente più complessi sono richiesti in caso di definizione agevolata delle rateazioni in corso (ovvero la seconda misura prima richiamata).

In questo caso si rende preliminarmente necessario verificare l’incidenza delle singole componenti (imposta, interessi e sanzioni) sul totale dovuto.

Importo indicato nell’avviso bonario Incidenza sul totale
Imposta non versata 4.000 85,47%
Sanzioni 400 8,55%
Interessi 280 5,98%
Totale 4.680 100%

Il secondo passaggio prevede la determinazione delle rate scadute al 31 dicembre 2022.

Si tratta, ovviamente, di una semplice sommatoria degli importi versati con il codice tributo 9001 (ignorando, dunque, le somme versate con il codice tributo 9002); a tal fine, però, sarà necessario considerare anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate, il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva.

Ipotizzando che al 31 dicembre 2022 siano già state versate 2 rate, per un importo complessivo di euro 1.872, e che tutti gli importi a detta data siano stati tempestivamente pagati, le somme dovute possono essere rideterminate come segue:

Importo originario Importo versato Residuo dovuto Rideterminazione sanzione 3%
Imposta non versata 4.000 (1.872 x 85,47%) 1.600 (4.000 – 1.600) 2.400 2.400
Sanzioni 400 (1.872 x 8,54%)
160
(400 – 160)
240
(2.400 x 3%)
 72
Interessi 280 (1.872 x 5,98%)
112
(280 – 112)
168
168
Totale 4.680 1.872 2.808 2.640

Il debito residuo, così come ricalcolato (2.640) può essere ripartito nel restante numero di rate previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.

Si ricorda, a tal proposito, che è necessario rideterminare anche gli interessi di rateazione, dovuti al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (indicato sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Resta ferma la possibilità di estendere il piano di rateazione fino a un massimo di venti rate trimestrali.