11 Marzo 2019

Credito R&S non trasferibile a terzi per effetto di atti realizzativi

di Debora Reverberi
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Con la risposta all’istanza di interpello n. 72 del 08.03.2019 l’Agenzia delle entrate si è pronunciata in materia di cessione del credito d’imposta per attività di R&S.

L’istante è una società esercente attività commerciale, interamente controllata da una società attualmente in concordato preventivo.

La società istante ha svolto, nel 2016, attività di R&S, sostenendo costi ammissibili, contabilizzando il credito nel bilancio dell’anno di competenza ed esponendolo nel quadro RU del Modello Redditi del relativo periodo d’imposta.

L’istante ha potuto beneficiare solo parzialmente del credito R&S, tramite utilizzo in compensazione con altri tributi in modello F24, a causa di una ridotta operatività commerciale connessa allo stato di crisi della sua controllante: il ramo d’azienda, comprensivo di un punto vendita, del magazzino prodotti finiti e dei contratti commerciali per la distribuzione dei prodotti all’estero, è stato oggetto di cessione a terzi.

Nel ramo d’azienda ceduto dall’istante non era compreso il credito R&S, che quindi è rimasto nella disponibilità dell’impresa che ha effettuato le attività di R&S e che intenderebbe cederlo ad una società di capitali estranea al gruppo, nel rispetto delle formalità previste dagli articoli 69 e 70 R.D. 2440/1923.

L’interpello verte dunque sull’ammissibilità del credito R&S alla procedura ordinaria di cessione del credito dell’articolo 43-bis D.P.R. 602/1973. 

La soluzione interpretativa prospettata dall’istante contempla la cessione del credito ad una società di capitali terza, al valore nominale del credito dedotta una fee quantificabile nel limite del 10% del valore del credito.

L’Agenzia delle entrate evidenzia, nella risposta all’interpello, il perimetro applicativo della cessione del credito ai sensi dell’articolo 43-bis D.P.R. 602/1973: il credito d’imposta oggetto di cessione deve essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi.

Gli stessi adempimenti formali previsti per la cessione del credito dagli articoli 69 e 70 R.D. 2440/1923, si applicano infatti, per rinvio espresso operato dall’articolo 43-bis, ai crediti chiesti a rimborso in dichiarazione dei redditi”.

Il credito d’imposta R&S, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 3, comma 8, D.L. 145/2013, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997 e successive modificazioni e, non potendo essere richiesto a rimborso, esula dall’ambito applicativo della procedura di cessione del credito ex articolo 43-bis D.P.R. 602/1973.

L’Agenzia esclude anche la possibilità di invocare la cessione del credito prevista dall’articolo 1260 cod. civ., che è subordinata ai seguenti requisiti:

  • il credito non deve avere carattere strettamente personale;
  • il trasferimento non deve essere vietato ex lege.

Non esiste effettivamente alcun espresso richiamo, nella normativa R&S, alla cessione del credito ex articolo 1260 cod. civ. e non si ritiene applicabile nemmeno la risoluzione AdE 15/E/2010 sui crediti da rottamazione delle auto, che ammette la cessione nel presupposto che il fruitore del credito sia un intermediario tra l’Amministrazione finanziaria e l’effettivo beneficiario dell’agevolazione.

L’Agenzia delle entrate nega dunque la possibilità di cedere il credito R&S sia ai sensi dell’articolo 43-bis D.P.R. 602/1973, sia ai sensi dell’articolo 1260 cod. civ.: non è ammessa in generale la trasferibilità a terzi per effetto di atti realizzativi dei crediti d’imposta, la cui natura soggettiva comporta la maturazione del credito esclusivamente in capo al soggetto che ha effettuato gli investimenti.

Il trasferimento del credito è ammissibile solo per operazioni le cui norme di legge prevedano una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti, tra le quali rientrano:

  • la fusione;
  • la scissione;
  • la successione all’imprenditore individuale mortis causa;
  • la cessione del ramo d’azienda che ha generato il credito.

La soluzione prospettata dall’istante non è stata pertanto accolta: il credito R&S non compreso nel ramo d’azienda ceduto non può essere oggetto di successiva cessione a terzi.

I principi di revisione nazionali