13 Dicembre 2023

Consigli pratici per incassare l’assegno di rimborso spettante all’erede

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Una problematica ricorrente per chi si occupa di fiscalità e questioni ereditarie, è quella relativa alla difficoltà di incassare gli assegni di rimborso intestati al defunto.

Come si avrà modo di approfondire più avanti, in determinate ipotesi, tale questione può essere agevolmente superata, comunicando all’Agenzia delle entrate l’Iban dell’erede. Infatti, la presenza di questa informazione (nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) consente l’accredito diretto delle somme allo stesso spettanti. In estrema sintesi, è questa la soluzione indicata dall’Amministrazione finanziaria in due recenti faq pubblicate sul proprio sito istituzionale.

Ad ogni modo, preliminarmente si rileva che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti ad un contribuente deceduto, sono erogati ai chiamati all’eredità indicati nella dichiarazione di successione, se l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La normativa di riferimento introduce un automatismo nell’individuazione dei beneficiari dei rimborsi intestati ai soggetti deceduti, al fine di semplificare e accelerare il relativo pagamento.

Pertanto, in presenza di una dichiarazione di successione in cui l’eredità è devoluta per legge, l’Agenzia delle entrate procede autonomamente ad individuare i soggetti a cui erogare i rimborsi; invece, se la dichiarazione di successione non è presente (in quanto si è esonerati dalla presentazione), oppure se l’eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell’attività degli uffici dell’Agenzia delle entrate per la corretta individuazione dei beneficiari.

Ciò detto, la difficoltà di incasso degli assegni di rimborso intestati al defunto può essere innanzitutto conseguenza di un mero errore, in quanto tale assegno è stato firmato per la “girata” sul frontespizio e, quindi, non sul retro, come invece dovrebbe correttamente avvenire. L’apposizione della firma sul frontespizio del titolo di credito, di fatto, rende l’assegno “non incassabile”.

In questa ipotesi, così come indicato in una delle due faq recentemente pubblicate, è opportuno comunicare all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità espressamente previste, il codice Iban di un conto corrente bancario o postale per consentire l’accredito diretto, quindi senza emissione di assegno.

Tanto, al fine di ridurre i tempi di erogazione del rimborso. L’ufficio fiscale, infatti, potrà procedere con una seconda emissione soltanto dopo la scadenza del termine di esigibilità del titolo (60 giorni dalla data di emissione), tenuto conto dei tempi di lavorazione delle altre istanze.

Se, invece, l’assegno si riferisce ad un secondo tentativo di pagamento, non andato a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Un’altra ipotesi che può realizzarsi, è quella della mancata ricezione di un assegno di rimborso da parte di uno degli eredi.

Le possibili cause di tale mancata ricezione potrebbero essere molteplici, così come precisato dall’Agenzia delle entrate nell’altra faq pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Innanzitutto si consiglia di verificare, dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, l’avvenuta comunicazione del codice Iban di un conto corrente bancario o postale intestato a tale erede. In questo caso, infatti, la quota di rimborso allo stesso spettante potrebbe essere stata direttamente accreditata sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato, e quindi senza necessità dell’emissione di un assegno.

La mancata ricezione dell’assegno, poi, potrebbe dipendere anche da un’altra eventualità, e cioè dalla presenza di somme iscritte a ruolo a carico di tale erede. Detto in altri termini, l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrebbe aver attivato la procedura per la compensazione volontaria prevista dall’articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973. Nel caso di specie, l’agente della riscossione notificherà un invito al beneficiario del rimborso ad aderire alla compensazione volontaria per un importo corrispondente ai ruoli esistenti.

Da ultimo, qualora non si rientri in alcuna delle ipotesi sopra descritte, prima di rivolgersi all’ufficio territoriale competente, si consiglia di accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e di consultare il “nuovo cassetto fiscale”, dove il contribuente può trovare ogni indicazione relativa allo stato di lavorazione di tutti i rimborsi fiscali a proprio favore.