29 Agosto 2015

Congedo parentale a ore: l’INPS detta le istruzioni operative

di Luca Vannoni
Scarica in PDF

In materia di tutela della maternità e paternità, il legislatore con i suoi recenti interventi sta cercando di rendere gli istituti disponibili e previsti dal nostro ordinamento più adattabili alle esigenze familiari che possono determinarsi dalla nascita di un figlio. Nel piano di riforma, stante anche le finalità dell’istituto, i congedi parentali occupano un ruolo fondamentale nella sua realizzazione. Ricordiamo che per essi si intendono le astensioni facoltative della lavoratrice o del lavoratore.

In un primo tempo, l’art. 1, comma 339 della Legge di Stabilità 2013, modificando l’art. 32 D.Lgs.  n. 151 del 26 marzo 2001 (del T.U. Maternità e paternità) ha introdotto per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione, dei criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Successivamente, con il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, in attuazione della delega Jobs Act, il legislatore ha ulteriormente modificato l’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, consentendo la fruizione del congedo in modalità oraria anche in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, mediante la predisposizione di una regola generale.

In particolare, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, il congedo parentale ad ore può essere fruito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Oltre a questa importante disposizione, il D.Lgs. 80/2015 ha esteso ai primi 12 anni di vita del bambino la possibilità di fruire dei congedi parentali, portando a 6 anni il limite per il riconoscimento dell’indennità, al 30 %, senza condizioni di reddito.

Con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015, l’INPS ha dettato le prime istruzioni operative per il congedo parentale a ore.

Il primo importante chiarimento riguarda i periodi indennizzati nel caso di fruizione alternata tra la modalità oraria e quella giornaliera.

Innanzitutto si precisa che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria, le domeniche ( e i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.

Quindi, se il congedo viene fruito in modalità oraria il venerdì e a giorni dal lunedì della settimana successiva, i sabati e le domeniche non sono coperte dall’indennità e non sono conteggiate.

La fruizione del congedo parentale ad ore, in assenza di contrattazione, esclude la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Riguardo alla gestione operativa, l’INPS stabilisce che il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.

Per la fruizione del congedo, è necessario presentare un’apposita domanda on line, distinta dalla domanda telematica in uso per il congedo parentale giornaliero o mensile: pertanto, se in un determinato arco di tempo, si intende fruire il congedo parentale sia in modalità giornaliera e/o mensile sia in modalità oraria, è necessario utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

La domanda deve essere presentata in relazione a singolo mese solare: in questa prima fase, può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa, a regime, deve precedere l’inizio del congedo.

Per la presentazione, è possibile utilizzare i seguenti canali:

  1. WEB: www.inps.it, accesso tramite PIN: il cittadino deve selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
  2. CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare;
  3. PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.