15 Novembre 2023

Concordato preventivo biennale: nuova opportunità per i titolari di reddito di lavoro autonomo

di Arianna Semeraro
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É in arrivo il concordato preventivo biennale che consentirà, anche ai contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo, di accordarsi preventivamente e per due anni sui propri redditi con il fisco.

Dalla lettura dell’articolo 15 dello schema di Decreto Delegato (approvato lo scorso 3.11.2023 dal Consiglio dei ministri), si comprende come l’Agenzia delle entrate formulerà una proposta finalizzata a determinare un reddito di lavoro autonomo sulla base del quale, per due periodi di imposta, il contribuente sarà tenuto a versare Irpef e Irap, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento (o del superamento) del reddito stabilito.

In altre parole, per imprenditori di minori dimensioni e lavoratori autonomi viene contemplata la possibilità di aderire al “preventivo biennale”, quale strumento che consente di definire anticipatamente, per due periodi d’imposta, il contenuto sostanziale dell’obbligazione tributaria.

In particolare, le linee guida fissate dalla L. 111/2023 prevendono, quali tratti principali dell’istituto in rassegna:

  • l’impegno del contribuente ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap formulata dall’Agenzia delle entrate, anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione;
  • l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili (rispetto a quelli oggetto del concordato), fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
  • la decadenza dal concordato biennale nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulta che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso (o in quelli precedenti), ricavi o compensi per un importo superiore al 30 % dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, di cui al comma 2, dell’articolo 22, dello schema di Decreto Delegato.

Possono accedere al concordato biennale, i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità e che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

  • ottengono un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati comunicati;
  • non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 9, dello schema di Decreto Delegato, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al citato limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Da una prima lettura, la norma non appare essere convincente, poiché si denota una scarsa partecipazione del contribuente alla fase di attuazione del tributo, la cui formulazione pare assumere la forma di una proposta quasi unilaterale e vincolante dell’Amministrazione finanziaria. I contribuenti saranno liberi se accettare la proposta e, se la scelta dovesse essere in questo senso, i contribuenti sarebbero obbligati a versare le imposte e l’Irap sugli imponibili concordati. Ciò anche laddove il reddito effettivo dovesse risultare inferiore rispetto ai contenuti della proposta accettata.

Come detto, la proposta – che riguarderà sia le imposte sui redditi, ma anche il valore della produzione ai fini Irap – non pare poter essere accettata parzialmente dal contribuente. Il problema si porrà soprattutto per gli esercenti attività di impresa. In questo caso, le due basi imponibili (ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap) possono essere in molti casi estremamente diverse e, quindi, l’imprenditore potrebbe trovare più conveniente accettare solo una parte della proposta. Tale possibilità è, tuttavia, preclusa, stante il tenore letterale dell’articolo 9, comma 3 dello schema di Decreto Delegato, che prevede letteralmente che “il contribuente può aderire alla proposta di concordato”. Non è ammessa, quindi, la possibilità di aderirvi ai fini Irpef, ovvero ai soli fini Irap.

La norma continua a non convincere a pieno posto che, oltre alle problematiche sopra sottolineate, da una prima lettura si denota una carenza di evidenziati e specifici profili di vantaggio (o esimenti di natura sanzionatoria) nei confronti di coloro i quali decideranno di aderirvi. Da ciò ci si chiede quale potrebbe essere effettivamente il grado di appeal che la norma genererà e, in ultima analisi, che impatto avrà sul raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa è tesa.

Non bisogna dimenticare, difatti, che il Legislatore ha inteso introdurre tale possibilità al solo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e perseguire una riduzione del fenomeno dell’evasione attraverso misure che favoriscono l’adempimento spontaneo del contribuente. L’obiettivo da raggiungere è volto all’instaurazione di un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Rapporto quest’ultimo che, sulla base della struttura della misura in esame, non appare essere pienamente paritario, stante l’unilateralità della proposta e la scarsa partecipazione del contribuente alla determinazione del contenuto della stessa.