25 Novembre 2015

Come calcolare l’acconto delle dirette in scadenza il 30 novembre

di Laura Mazzola
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È ormai maturo il tempo per il pagamento della seconda, o unica rata, degli acconti relativi all’anno d’imposta 2015. Infatti, il termine ultimo per il versamento è fissato, come “da tradizione”, al 30 novembre.

Sono chiamati alla cassa i contribuenti, titolari e non di partita Iva, che hanno presentato il modello Unico 2015 – redditi 2014, o modello Irap 2015 – redditi 2014, e risultano debitori d’imposta.

In particolare, la scadenza è valida per:

  • l’Irpef;
  • l’Ires;
  • l’Irap;
  • l’imposta sostitutiva dei “nuovi minimi”;
  • la cedolare secca;
  • l’Inps;
  • l’Ivie e l’Ivafe.

Nel presente approfondimento si prendono in considerazione le imposte dirette.

In merito all’Irpef, il debito d’imposta da considerare e, in pratica, l’acconto complessivo da versare per l’anno 2015 è quello del rigo RN34 (denominato “differenza”). Pertanto, la somma da corrispondere il prossimo 30 novembre è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento), ovvero il 6 luglio per i contribuenti interessati dagli studi di settore.

Si ricorda che l’acconto Irpef è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 52 euro e che l’acconto va versato in un’unica soluzione il 30 novembre se inferiore a 257,52 euro.

Diversamente, nei “casi particolari”, previsti dal rigo RN61, ovvero quando specifici regimi fiscali ed evoluzioni normative richiedono la rideterminazione dell’imposta 2014 e, di conseguenza, dell’acconto 2015, il riferimento per il calcolo è l’importo contenuto nella quarta colonna del rigo RN61.

Per quanto riguarda l’Ires, invece, l’acconto deve essere determinato calcolando:

  • il 100 per cento dell’ammontare indicato nel rigo RN17 di Unico 2015 – redditi 2014, per le società di capitali;
  • l’importo indicato nel rigo RM28 di Unico 2015 – redditi 2014, per gli enti non commerciali.

Si evidenzia che tale versamento interessa le società di capitali e gli enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. Inoltre, l’acconto è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 21 euro e tale l’acconto va versato in un’unica soluzione il 30 novembre se inferiore a 103 euro.

L’acconto Irap da versare, invece, deve essere quello inserito nel rigo IR21 del relativo modello, sempreché la somma superi i 52 euro, nell’ipotesi di persone fisiche, ovvero di 21 euro, nel caso di società di capitali e enti non commerciali.

Si ricorda che l’acconto Irap non è dovuto dai produttori agricoli esonerati, nel 2014, in base all’articolo 34, sesto comma, D.P.R. 633/1972, dagli adempimenti Iva e che, nello stesso anno, hanno superato i limiti previsti per l’esonero. La deroga non vale, invece, per chi ha venduto più di un terzo dei beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Decreto Iva e, per questo, fuori dal trattamento di favore.

Sempre il 30 novembre scade anche il versamento della seconda, o unica rata, dell’imposta sostitutiva dovuta dai “nuovi minimi”, ossia da quei contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.

L’acconto complessivo da versare per l’anno 2015 è quello indicato nel rigo LM14 (denominato “differenza”). Pertanto, la somma da corrispondere è pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento).

Come per l’Irpef, l’acconto è dovuto soltanto se il debito d’imposta è pari o superiore a 52 euro e lo stesso va versato in un’unica soluzione il 30 novembre se inferiore a 257,52 euro.

Infine, in merito alla cedolare secca, imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, il rigo a cui fare riferimento è l’RB12. Occorre, infatti, al fine del conteggio dell’acconto totale dovuto nell’anno 2015, calcolare il 95 per cento dell’importo. Il secondo acconto, da versare lunedì 30 novembre, è dato dalla differenza tra quanto dovuto e quanto già versato il 16 giugno (40 per cento).

Si evidenzia che l’acconto è dovuto solo se l’imposta inserita nel rigo RB11 è superiore a 52 euro.