21 Settembre 2022

Aspetti fiscali delle diverse forme di prestazioni occasionali

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Una prestazione si considera occasionale quando l’attività è caratterizzata dall’assenza di regolarità, stabilità e sistematicità.

Tuttavia, le prestazioni aventi le caratteristiche sopra richiamate possono essere inquadrate sotto diverse forme:

Il trattamento fiscale, come vedremo nel prosieguo, varia a seconda del quadro giuridico in cui la prestazione viene resa.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono quelle prestazioni che rispondono ai requisiti del contratto d’opera ex articolo 2222 cod. civ..

Nello specifico, la prestazione deve:

  • avere ad oggetto un’opera o un servizio;
  • essere svolta con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Quindi si tratta, sotto il profilo civilistico, a tutti gli effetti di una prestazione di lavoro autonomo.

Sotto il versante fiscale, tuttavia, i proventi derivanti da tali prestazioni non rientrano nell’ambito del reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 Tuir, in quanto essa difetta del requisito della “professionalità”. L’assenza di professionalità è in re ipsa, infatti, se vi fosse, la prestazione non sarebbe una prestazione occasionale.

I proventi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale rientrano tra i redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir da determinarsi come differenza tra i corrispettivi incassati (la tassazione avviene sulla base del principio di cassa) e i costi sostenuti ai sensi dell’articolo 72, comma 2, Tuir.

All’atto dell’erogazione del compenso, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta (rientrando tra i soggetti indicati nell’articolo 23 D.P.R. 600/1973) deve operare una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20% (articolo 25 D.P.R. 600/1973).

Un’altra forma giuridica è rappresentata dal contratto di prestazione occasionale, il quale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Tale forma contrattuale non può essere utilizzata:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti che operano nel settore agricolo, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti che operano in tale settore, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

È possibile ricorrere al contratto di prestazione occasionale solo se i compensi non superano determinati limiti per ciascun anno civile:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro complessivi per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 5.000 euro per ciascun prestatore, per le attività degli steward relativi alle manifestazioni sportive

Sempre nei limiti sopra visti, in alternativa al contratto di prestazione occasionale è possibile ricorrere al Libretto Famiglia, si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a persone fisiche fuori dall’esercizio dell’attività di impresa e lavoro autonomo, nell’ambito di:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare;
  • servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
  • attività degli steward relativi alle manifestazioni sportive.

Sotto il profilo fiscale, l’articolo 54-bis, comma 4, D.L. 50/2017 prevede che “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”.