19 Ottobre 2016

L’apertura di un B&B: aspetti amministrativi

di Leonardo Pietrobon
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L’apertura di un B&B non appresenta certamente un’operazione le cui caratteristiche sono la celerità e l’uniformità sul territorio nazionale in termini di adempimenti e di documentazione necessaria all’inizio dell’attività dal punto di vista amministrativo.

Sotto il profilo civilistico non troviamo una definizione puntuale di B&B, in quanto la regolamentazione del settore turistico è demandata alle rispettive Regioni e Province autonome, aspetto, quest’ultimo, che complica soprattutto gli aspetti meramente amministrativi legati all’apertura e all’esercizio dell’attività di B&B.

Secondo le varie norme Regionali in vigore, i B&B costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitato, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.

Il panorama della normativa regionale in materia turistica è ben articolato, infatti le normative di riferimento sono quelle di seguito riportate.

Regione Riferimento normativa regionale turismo
Friuli L.R. n. 2/2002.
Veneto L.R. n. 11/2013 e DGR n. 498/2016
Trentino Legge Provinciale n. 7/2002
Emilia Romagna L.R. n. 16/2004
Lombardia L.R. n. 27/2015
Toscana L.R. n. 42/2000 e n. 25/2016
Lazio L.R. n. 13/2007 e regolamento n. 73/2015
Basilicata L.R. n. 8/2008
Puglia L.R. n. 27/2013
Molise L.R. n. 13/2002
Sicilia L.R. n. 32/2000
Sardegna L.R. n. 27/1998
Campania L.R. n. 5/2001
Piemonte L.R. n. 31/1985
Valle D’Aosta L.R. n. 11/1996
Liguria L.R. n. 32/2014
Umbria L.R. n. 13/2013
Marche L.R. n. 9/2006
Abruzzo L.R. n. 78/2000
Calabria L.R. n. 2/2003

Di conseguenza, sulla base di tale elencazione, dal punto di vista amministrativo la prima verifica da porre in essere per procedere con l’apertura di un B&B è quella di consultare la specifica normativa regionale, in base all’ubicazione del locale destinato all’esercizio dell’attività.

Una volta verificata la normativa regionale di riferimento il passo successivo e quello di accedere tramite gli eventuali portali dedicati o recandosi allo Sportello Unico per le Attività Produttive (c.d. SUAP) del Comune di ubicazione dell’immobile, al fine di verificare la documentazione necessaria da allegare al momento della presentazione della SCIA (segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Si ricorda che con la presentazione della SCIA l’apertura della struttura ricettiva risulta essere immediata con la possibilità per il titolare di affermare l’esistenza del B&B.

La “complicazione” per l’apertura di un B&B, tuttavia, non risulta essere tanto la presentazione della citata SCIA, bensì il reperimento di tutti gli eventuali documenti che devono essere allegati alla stessa, per la completa definizione della pratica di apertura dell’attività. Su tale aspetto è doveroso far presente che gli eventuali allegati variano da Regione a Regione, con la conseguenza che i documenti richiesti secondo la normativa della Regione Veneto possono essere differenti rispetto a quelli richiesti dalla Regione Lombardia. Si può passare, infatti, dalla sola planimetria dell’abitazione al contratto di proprietà o di affitto, per arrivare fino alla copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti.

I passi successivi riguardano l’avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti in quanto ci potrebbero essere delle differenze tra regione e regione.

Eseguite tali procedure non rimane che iniziare l’attività di B&B.

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