16 Ottobre 2023

Annullabile la ripartizione dei crediti edilizi in 10 rate

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella “Piattaforma cessione crediti” (presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate) è attiva, dallo scorso 2.5.2023, la specifica funzionalità che consente, ai titolari di determinati “crediti edilizi”  – quali Superbonus (articolo 119 D.L. 119/2020), Sismabonus o Sismabonus acquisti (articolo 16 D.L. 63/2013) e crediti riconducibili a interventi di superamento delle barriere architettoniche (articolo 119-ter D.L. 34/2020) – di optare per l’utilizzo in compensazione del credito vantato in 10 rate annuali (anziché in 5 o 4). Si rammenta, infatti, che il D.L. 11/2023 (c.d. Decreto blocca cessioni), modificando il D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) ha previsto, con riferimento ai predetti crediti, per il fornitore che ha concesso lo sconto in fattura e per il cessionario del credito, la possibilità di ripartire e utilizzare il credito maturato in 10 rate annuali di pari importo, a condizione che:

  • il credito stesso non sia stato utilizzato e;
  • la comunicazione di sconto in fattura (o della cessione del credito) sia stata inviata all’Agenzia delle entrate entro lo scorso 31.3.2023.

Nella comunicazione di utilizzo decennale del credito va specificato:

  • il tipo di credito da ripartire;
  • la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni (con il relativo importo).

Con il Provvedimento del 18.4.2023, l’Agenzia delle entrate ha previsto, in un primo momento, che la comunicazione per la nuova rateazione in 10 rate annuali fosse immediatamente efficace e non potesse essere rettificata o annullata, mentre con la risoluzione n. 19/E/2023 sono stati istituiti nuovi codici tributo:

  • per distinguere i crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate entro il 31.3.2023, dai crediti derivanti da opzioni presentate dall’1.4.2023, per i quali non è possibile procedere con la nuova rateazione (e per cui vanno utilizzati i nuovi codici tributo);
  • per individuare i decimi risultanti dalla ripartizione della detrazione originaria.

Preso atto delle richieste pervenute dai fornitori e dai cessionari (titolari dei predetti crediti), che hanno erroneamente effettuato la comunicazione di ripartizione (in dieci rate annuali) del credito fiscale, l’Agenzia delle entrate è tornata sui suoi passi, prevedendo che la comunicazione in parola possa essere annullata su richiesta del titolare dei crediti (provvedimento del 22.9.2023).

Ai fini dell’annullamento della comunicazione di ripartizione decennale del credito, il titolare deve effettuare una specifica richiesta, direttamente o tramite un intermediario abilitato delegato alla consultazione del cassetto fiscale, utilizzando l’apposita funzione che sarà resa disponibile sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In attesa dell’attivazione di questa nuova funzionalità, la richiesta può essere effettuata tramite il nuovo modello Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, il quale deve essere:

  • compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito (in quest’ultimo caso va allegata copia del documento d’identità);
  • inviato a mezzo pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, riportando nell’oggetto della Pec la dicitura “richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate dei crediti residui”.

L’Agenzia delle entrate si impegna a comunicare l’esito della richiesta di annullamento della nuova rateazione del credito entro 30 giorni. Successivamente, si verifica il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, al quale vengono riattribuiti:

  • il codice tributo;
  • l’anno di riferimento;
  • la scadenza che aveva prima della ripartizione in 10 rate.

Inoltre, viene ridotto l’ammontare dei crediti fruibili per effetto della ripartizione in 10 rate.

Da ultimo, è appena il caso di precisare che il Provvedimento direttoriale del 22.9.2023 prevede, altresì, la possibilità di annullare la comunicazione di opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti medesimi. A tal fine, è disponibile, dallo scorso 5.10.2023, l’apposita funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.