19 Settembre 2022

Ancora dubbi sulle disposizioni antielusive ai fini della Super Ace

di Fabrizio RicciGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 19, commi 2 e seguenti, D.L. 73/2021 ha introdotto la cd. “Ace innovativa” o “Super Ace”, ovverosia un potenziamento dell’aiuto alla crescita economica (Ace) applicabile alla sola variazione in aumento del capitale proprio registrato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (il 2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), operato incrementando l’aliquota del rendimento nozionale dall’1,3%, previsto in via ordinaria, al 15%.

Ciò, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, in alcuni casi deteriorata in ragione delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica.

Tale potenziamento si applica, tuttavia, per le sole variazioni in aumento del capitale proprio che non eccedono i 5 milioni di euro, una soglia oltre la quale torna a rendersi applicabile l’Ace “ordinaria”.

Di fatto, quindi, per il periodo d’imposta 2021, coesistono due metodi di calcolo del beneficio Ace: uno commisurato alla variazione in aumento del capitale proprio relativa al solo periodo d’imposta 2021, su cui applicare, nel limite di 5 milioni di euro, l’aliquota del 15%, e un altro “cumulativo” delle variazioni in aumento del capitale proprio registrate rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 – nel quale, con riguardo all’esercizio 2021, confluisce anche la variazione eventualmente eccedente i 5 milioni di euro – su cui applicare l’aliquota del 1,3%.

Sostanziandosi in un incremento di un’agevolazione già in vigore, alla Super-Ace dovrebbe rendersi applicabile anche l’impianto normativo generale riferibile all’Ace ordinaria di cui all’articolo 1 D.L. 201/2010 e alle norme di attuazione contenute nel D.M. 03.08.2017, con le seguenti deroghe previste dall’articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta”, contrariamente a quanto accade con riguardo all’Ace ordinaria, per la quale “Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento” (cd. “ragguaglio”);
  • nell’ambito della Super-Ace, la variazione in aumento del capitale proprio rileva – per un ammontare massimo di 5 milioni di euro – indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (ovverosia, senza il “limite” del patrimonio netto contabile).

Nel silenzio della norma non era chiaro se, nel calcolo della variazione in aumento “super-Aceabile”, occorresse tener conto anche delle disposizioni antielusive contenute nell’articolo 10 D.M. 03.08.2017.

Sul punto, si è espressa l’Amministrazione finanziaria, seppur in via solo “ufficiosa”, in occasione di Telefisco del 27 gennaio 2022, chiarendo che, “In merito all’imputazione degli elementi decrementativi della base Ace dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, laddove la società disponga anche di una base Ace pregressa e/o di incrementi del 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace: (i) i decrementi di base Ace; e (ii) le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all’articolo 10 D.M. 3 agosto 2017, si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace”. Non solo, quindi, a parere dell’Agenzia delle Entrate, le disposizioni antielusive operano anche in relazione alla variazione in aumento di capitale proprio “super-Aceabile”, ma – in caso di base Ace “pregressa” – lo fanno rettificando prioritariamente proprio l’agevolazione “potenziata”.

Tale chiarimento, tuttavia, ha risolto solo in parte i dubbi applicativi, soprattutto in caso di variazione in aumento del capitale proprio eccedente il limite di 5 milioni di euro, oltre che in caso di presenza di sterilizzazioni “pregresse”, ovverosia relative a condotte – previste dall’articolo 10 D.M. 03.08.2017 – poste in essere in esercizi precedenti.

Dal chiarimento reso non si intuisce, infatti, se le sterilizzazioni da imputare prioritariamente alla variazione in aumento del capitale proprio registrata nel periodo d’imposta 2021, in relazione alla quale si può fruire della cd. Super Ace, siano solo quelle derivanti dalle fattispecie registratesi nel 2021 (sterilizzazioni 2021), oppure tutte le sterilizzazioni, ivi comprese quelle “pregresse”.

Sul piano logico-sistematico, nel calcolo della cd. super-Ace dovrebbero confluire solo le “sterilizzazioni 2021”; tale conclusione risulterebbe infatti pienamente coerente con la ratio dell’agevolazione, ovverosia quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, attraverso un rafforzamento dell’agevolazione assunta isolatamente per l’anno d’imposta 2021.

La norma introduce, infatti, un meccanismo di determinazione “isolata” della variazione in aumento del capitale proprio relativa al periodo d’imposta 2021, contrariamente a quanto avviene per l’Ace “ordinaria”, che vede la percentuale di rendimento nozionale applicata alla variazione in aumento netta “cumulata” rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Sarebbe, pertanto, del tutto illogico che incrementi del capitale proprio registrati nel 2021, potenzialmente “super-Aceabili”, non fossero agevolati in ragione di sterilizzazioni relative a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti.

Così operando, peraltro, ciascuna componente rientrante nel calcolo della super-Ace verrebbe assunta in maniera omogenea, prendendo a riferimento il medesimo intervallo temporale di riferimento, che – per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Diversamente, qualora si attribuisse rilevanza anche alle “sterilizzazioni” relative a condotte verificatesi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2010 e sino al 31 dicembre 2021, ne deriverebbe che, per esempio, gli eventuali incrementi del capitale proprio riconducibili a un conferimento in denaro effettuato nel corso del 2021, astrattamente riconducibili all’ambito di applicazione della cd. “Ace innovativa”, non potrebbero dar luogo alla maggiore agevolazione in ragione di un conferimento in denaro a beneficio di una società appartenente al medesimo gruppo effettuato in un periodo d’imposta precedente.

È evidente che una simile interpretazione, oltre a non aver alcun fondamento dal punto di vista normativo, tradirebbe la ratio della disposizione stessa, ovverosia quella di stimolare la patrimonializzazione delle società nel periodo d’imposta 2021.

In altri termini, dare rilevanza, ai fini della determinazione della base di calcolo della cd. super-Ace, alle sterilizzazioni relative a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti il 2021 significherebbe, di fatto, svuotare di contenuto l’agevolazione in oggetto.

Nel senso di dare rilevanza alle sole sterilizzazioni registratesi nel 2021 parrebbero deporre, inoltre, anche le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2022, ove viene precisato che, nel rigo RS112A, colonna 3, deve essere indicato “l’ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011”.

Sul punto, sarebbe quindi auspicabile che l’Amministrazione finanziaria rendesse i necessari chiarimenti in tempo utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021.