10 Maggio 2022

Anche un elemento unico può fondare la presunzione, purché preciso e grave

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

La sentenza n. 14493 della Corte di Cassazione, depositata ieri, 9 maggio, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l’attenzione sul riparto degli oneri probatori nell’ambito dell’accertamento tributario.

Una società veniva raggiunta da due diversi avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2005 e 2006.

Tra le operazioni contestate vi era l’acquisto di due unità immobiliari dall’unico socio, ad un prezzo ritenuto dall’Ufficio abnorme in considerazione dei valori Omi. Tale abnormità aveva quindi condotto l’Agenzia a ritenere che, in realtà, la Srl intendesse soltanto distribuire al socio gli utili, mascherandoli da corrispettivi da cessione, così da poter contestualmente evitare la tassazione dei dividendi in capo al socio e dedurre maggiori ammortamenti relativi agli immobili.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ritenendo che il valore Omi e l’esistenza di rapporti partecipativi non potessero rappresentare presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l’accertamento di un maggiore reddito.

La Corte di Cassazione, investita della questione, è quindi tornata a ribadire, che, pur dovendo la prova dell’esistenza di attività non dichiarate desunta sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, gli elementi assunti a fonte della presunzione non devono essere necessariamente plurimi, ben potendosi il convincimento del giudice fondare anche su di un unico elemento, purché preciso e grave, “la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata” (Cassazione, n. 27552/2018).

Anche la prova indiziaria offerta dall’Amministrazione finanziaria tramite il riferimento ai valori Omi e alla sostanziale coincidenza delle parti contrattuali ha condotto a ritenere legittime le pretese recate nell’avviso di accertamento.

Infondato è stato poi ritenuto lo specifico motivo di impugnazione legato all’asserita violazione del divieto di doppia imposizione, essendo stati accertati maggiori redditi non solo in capo alla società (a titolo di ammortamenti indeducibili) ma anche in capo al socio (quali dividendi). La Corte di Cassazione ha condivisibilmente ricordato che “in tema di imposte sui redditi, la doppia imposizione si verifica soltanto nell’ipotesi di due avvisi di accertamento che assoggettino a tassazione il medesimo presupposto, non quando l’imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi” (Cassazione, n. 27625/2018).

Alcuni spunti interessanti possono poi essere tratti dall’analisi di un’altra contestazione mossa dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dei richiamati avvisi di accertamento.

La società accertata, infatti, aveva stipulato un contratto di appalto con un’altra società (la quale faceva capo allo stesso socio della contribuente) per la costruzione di dodici unità abitative e la direzione dei lavori, per un valore totale di 800.000 euro, per poi riaffidare in subappalto la costruzione degli stessi immobili alla stessa società proprietaria, per il corrispettivo di euro 750.000. Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, quindi, le fatturazioni dovevano essere ritenute parzialmente oggettivamente inesistenti, salva l’unica prestazione effettivamente resa, ovvero la direzione dei lavori, il cui corrispettivo veniva individuato in misura pari al valore differenziale dei due contratti (50.000 euro).

Nell’ambito delle operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte di Cassazione aveva già affermato che l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori (anche in forma indiziaria e presuntiva) del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, e tale prova non può essere fornita esibendo le fatture o dimostrando la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamentopoiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”.