15 Marzo 2019

Ammessa la STP unipersonale

di Alessandro Bonuzzi
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Nonostante il legislatore, con l’allargamento della platea dei soggetti potenzialmente ammissibili al nuovo regime forfettario, abbia di fatto scoraggiato, sotto il profilo della convenienza fiscale, l’aggregazione dei singoli, la sempre maggiore complessità dell’attività che induce a una forte specializzazione, il numero crescente degli adempimenti, nonché la necessità di fornire ai clienti un “pacchetto completo” di servizi, rappresentano elementi che portano i professionisti a lavorare in team mediante la costituzione di studi associati o società tra professionisti.

La società tra professionisti consente di inserire nell’assetto societario, oltre che soci professionisti – ossia professionisti iscritti in ordini o collegi -, anche soci non professionisti, ossia soci di capitale – investitori – oppure soci tecnici, i quali svolgono sì un’attività lavorativa ma possono fornire esclusivamente mansioni ancillari rispetto all’attività della società; ad esempio, possono occuparsi della gestione delle risorse umane oppure dei sistemi informatici.

Ciò che deve essere sempre rispettata è la proporzione tra soci professionisti e soci non professionisti nell’ordine del rapporto di due terzi dei primi, sia in termini di teste sia nella partecipazione al capitale. In altre parole, il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci. Il venir meno della condizione della prevalenza dei soci professionisti rispetto ai soci non professionisti comporta lo scioglimento della società. Pertanto, supponendo quote di partecipazione identiche, è ammessa la STP composta:

  • da un socio non professionista e almeno due soci professionisti;
  • due soci non professionisti e almeno quattro soci professionisti;
  • quattro soci non professionisti e almeno otto soci professionisti;
  • eccetera.

Dal lato della tipologia societaria, va tenuto conto che le società tra professionisti possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone, sia ai tipi societari delle società di capitali, nonché al tipo della società cooperativa.

In tal senso, l’articolo 10, comma 3, L. 183/2011 prevede che “È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”.

Si preme evidenziare che il generico riferimento al titolo V del libro V del codice civile consente di includere nel novero delle possibili scelte anche la società semplice. L’opzione per tale tipologia societaria permette, in sede di costituzione, di evitare i costi del notaio, potendo l’atto, nella stragrande maggioranza dei casi, essere redatto mediante scrittura privata non autenticata.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2251 cod. civ.,Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” (ad esempio immobili).

Si noti, poi, che, sotto il profilo prettamente fiscale, la società semplice STP produce, diversamente dalle società commerciali STP, reddito di lavoro autonomo al pari di uno studio associato.

Invece, la costituzione di una STP sotto forma di società di capitali consente di limitare la responsabilità patrimoniale dei soci. Sempre per il generico riferimento dell’articolo 10, comma 3, L. 183/2011 al titolo V del libro V del codice civile, un’opzione percorribile è anche quella della Srl semplificata di cui all’articolo 2463-bis cod. civ..

Non era chiaro se la STP avesse potuto assumere la forma di società unipersonale con unico socio professionista iscritto in ordini o collegi.

Il CNDCEC con la nota PO 14/2019 ha risolto la questione in senso positivo, rispondendo ad un quesito del 26 gennaio 2019 con il quale è stato chiesto, appunto, se, in presenza di socio unico, la STP possa continuare a esercitare la propria attività.

Ebbene, a parere del Consiglio, in tale ipotesi la STP può continuare ad operare, evitando, quindi, sia lo scioglimento, sia la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo e dal Registro imprese. Ciò sempreché l’unico socio sia un professionista iscritto all’Albo e la società operi come Srl o Spa.

Invece, nel diverso caso in cui la STP sia stata costituita sotto forma di società di persone, vige in ogni caso l’obbligo di ricostituire entro sei mesi la pluralità dei soci, pena lo scioglimento e la cancellazione dalla sezione speciale dell’Albo della società.

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