6 Maggio 2021

Al via la proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli

di Caterina Bruno
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 27/E/2021 del 15 aprile scorso, ha istituito i nuovi codici tributo per effettuare il versamento, del 10 o del 5 per cento dei redditi, necessario per estendere il regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015 che prevede, per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano, la detassazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia.

Si tratta del codice tributo “1860” da indicare per effettuare il versamento del 10 per cento dei redditi prodotti dal lavoratore impatriato, in presenza dei requisisti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. a), D.L. 34/2019 che consentono la detassazione del reddito in misura pari al 50 per cento e del codice tributo “1861” da indicare, in ipotesi di versamento del 5 per cento dei redditi, ricorrendo i requisisti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 34/2019 per la detassazione del reddito in misura pari al 90 per cento.

Tale versamento consentirà al beneficiario, terminato il primo periodo di fruizione del regime agevolato, di prorogare di un ulteriore quinquennio l’agevolazione prevista per i lavoratori trasferiti in Italia beneficiando della tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, ovvero, in presenza di almeno tre figli minori, nella misura del 10 per cento.

La proroga con versamento si applica anche ai soggetti che siano stati iscritti all’A.I.R.E. o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, trasferiti in Italia prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 D.Lgs. 17/2015.

Per optare per la proroga, il lavoratore dovrà effettuare il versamento del 10 per cento del reddito corrispondente al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, purché ricorrano i seguenti requisiti tra loro alternativi:

a) presenza al momento dell’esercizio dell’opzione di almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

b) acquisto da parte del lavoratore, del coniuge, del convivente e/o dei figli, anche in comproprietà, di un immobile residenziale in Italia successivamente al trasferimento ovvero nei 12 mesi precedenti al trasferimento ovvero nei 18 mesi successivi all’avvenuto versamento;

Se il lavoratore al momento dell’esercizio dell’opzione unitamente alla sussistenza del requisito b) ha almeno tre figli minorenni o a carico, può effettuare il suddetto versamento in misura ridotta del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Da segnalare che, mentre ai fini dell’esercizio della proroga quinquennale la presenza di almeno tre figli minorenni o a carico consente al lavoratore di accedere alla detassazione del 90 per cento dei redditi, per effettuare il versamento in misura ridotta del 5 per cento dei redditi prodotti tale requisito deve essere contestuale all’acquisto di un immobile sul territorio nazionale, a causa della locuzione “e” utilizzata dal legislatore nell’articolo 5, comma 2-bis, lett. b), D.L. 34/2019.

Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui all’articolo 16 D.Lgs. 147/2015, il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione, mentre verseranno entro il prossimo 30 agosto i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020 (i.e.: inizio dell’agevolazione nel 2016).

Per quanto concerne l’adesione al regime speciale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 33/E/2020, che l’opzione va esercitata al più tardi entro il termine di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche presentato nei termini ordinari ovvero con una correttiva nei termini e considerando, dunque, valide a tale scopo le dichiarazioni c.d. tardive presentate per la prima volta entro 90 giorni dalla scadenza del termine e le dichiarazioni sostitutive/integrative presentate sempre entro i suddetti 90 giorni (c.d. correttiva nei termini).

Diversamente, la circolare esclude che il contribuente possa avvalersi di una dichiarazione integrativa presentata successivamente allo scadere dei 90 giorni per esercitare l’accesso al regime precisando, tuttavia, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti per talune annualità resta ferma comunque la possibilità di avvalersi del regime in esame per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile.

In tal modo la circolare conferma l’orientamento espresso con la risposta a interpello n. 59 del 13.02.2020 con la quale, dichiarando precluso l’accesso al regime per mancata fruizione dell’agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia (2017) e nel successivo (2018), ammetteva l’istante a fruire del beneficio per i restanti tre periodi d’imposta del quinquennio agevolabile (i.e.: dal 2019 in poi).