19 Febbraio 2024

Adesione al regime agevolato Inps

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

I contribuenti iscritti alla gestione previdenziale Inps degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che si avvalgono del regime forfettario previsto dalla L. 190/2014 e successive modifiche e integrazioni, possono richiedere, entro il prossimo 28.2.2024, l’adesione al regime agevolato Inps.

Tale richiesta ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a seguito di domanda da presentare all’interno del cassetto previdenziale.

Il regime agevolato Inps consiste, come indicato nella circolare Inps n. 35/2016, in una riduzione della contribuzione dovuta del 35%, sia quella sul reddito entro il minimale sia quella sul reddito eventualmente eccedente.

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto entro il 28 febbraio dell’anno per il quale il contribuente intende usufruire del regime agevolato Inps.

Decorso tale termine non è consentita l’adesione al regime agevolato per l’anno in corso; di conseguenza, deve essere presentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ai fini del beneficio della riduzione contributiva dal 1° gennaio del relativo anno.

Diversamente, i contribuenti che intraprendono una nuova attività d’impresa dall’1.1.2024 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, sono tenuti a presentare apposita domanda di adesione con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Ai fini della presentazione della domanda occorre:

  • accedere al portale Inps;
  • entrare in MyINPS con Spid, Cie o Cns;
  • cercare, tra i servizi, “Cassetto previdenziale (Artigiani e Commercianti)”;
  • nel menù di sinistra scegliere “Domande telematizzate”;
  • si apre una nuova schermata dalla quale scegliere “Adesione Regime Agevolato”;
  • si visualizzano i principali dati del richiedente e la sua posizione attiva;
  • occorre poi procedere alla richiesta e cliccare sul tasto “Salva”.

Immediatamente la domanda viene protocollata e lavorata in automatico; è possibile visualizzarla all’interno del menù, cliccando su “Esito Domande”.

La domanda riporta i dati dell’intermediario, i dati del richiedente e la richiesta.

In particolare, con tale domanda il richiedente “dichiara di essere consapevole:

  • che l’agevolazione avrà effetto dalla data d’inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
  • che l’agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell’anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di posizione già attiva presso la gestione previdenziale, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
  • che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l’accesso non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il termine del 28 febbraio del relativo anno;
  • che, ai sensi dell’art. 1 comma 80 e 81 legge n. 190/2014 e s.m.i., a coloro che scelgono di usufruire dell’agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
  • che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell’agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso apposito modello”.

Di seguito il richiedente dichiara, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, che i dati e le informazioni riportate nella richiesta rispondono a verità.

Si evidenzia che non occorre rinnovare di anno in anno l’opzione: il regime agevolato si applica nel 2024, infatti, ai soggetti già beneficiari, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale.

Infine, si rileva che nell’ipotesi di rinuncia occorre procedere come sopra riportato e selezionare, invece di “Adesione Regime Agevolato”, “Rinuncia Regime Agevolato”.