21 Ottobre 2020

Accertamento alla società: il professionista deve risarcire

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF

Con l’ordinanza n. 22855, depositata ieri, 20 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a soffermarsi sul tema della responsabilità professionale.

Il caso riguarda una Srl che aveva agito nei confronti del commercialista a cui aveva affidato la tenuta della contabilità sociale, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali della società.

La società, infatti, a seguito di un accertamento fiscale, aveva dovuto pagare maggiori imposte, oltre interessi e sanzioni, imputando al consulente la responsabilità delle irregolarità fiscali e contabili evidenziate dai verificatori.

Ferma restando la responsabilità del professionista, pacificamente accertata, dubbi sussistevano in merito alla quantificazione del risarcimento.

Secondo la tesi sostenuta dal professionista, infatti, il danno risarcibile ammontava ad euro 22.994,50, ovvero in misura pari alle sanzioni irrogate, tra l’altro in misura ridotta alla luce della possibilità di provvedere al pagamento entro i termini di impugnazione: evidenziava, a tal proposito, che le imposte liquidate sarebbero state comunque dovute dal contribuente, indipendentemente dalle irregolarità evidenziate.

Di diverso avviso si mostrava invece la società, la quale evidenziava che le irregolarità contabili di cui era responsabile il professionista avevano comportato non solo l’irrogazione delle sanzioni, ma anche la determinazione di maggiori imposte, altrimenti non dovute.

Il consulente, infatti, non aveva informato la società della necessità di procurarsi e allegare documentazione più dettagliata e specifica ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità, rappresentanza e propaganda. Inoltre, la deducibilità degli ammortamenti anticipati era stata esclusa dai verificatori a causa della mancata compilazione del quadro EC della dichiarazione (compilazione che rientrava tra i compiti affidati al professionista).

Da ultimo, la società evidenziava che le sanzioni ammontavano a ben 62.213 e non al minor importo indicato dal consulente, posto che la stessa non si era avvalsa della possibilità di pagare tempestivamente le somme dovute.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, cassando con rinvio la decisione.

Ha ritenuto infatti necessario approfondire la valutazione in merito al nesso di causalità giuridica tra l’inadempimento del consulente e i suoi obblighi professionali, richiedendo una verifica sull’imputabilità allo stesso della mancata indicazione alla società delle caratteristiche che doveva avere la documentazione ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità e la mancata corretta redazione del quadro EC.

Si evidenzia, da ultimo, che la società, con la stessa impugnazione, aveva proposto anche un ulteriore motivo di ricorso, connesso al rigetto della domanda di risarcimento del danno per la mancata riconsegna della contabilità in formato elettronico, con i dati occorrenti per la produzione degli elenchi clienti e fornitori.

Il professionista, infatti, si era limitato a riconsegnare la documentazione cartacea, imponendo quindi alla società una nuova digitazione di tutti i dati contabili.

Sul punto la Corte di Cassazione si è concentrata esclusivamente sui profili processuali inerenti il principio di non contestazione, rigettando, tuttavia, la domanda della società.