1 Aprile 2016

I rischi di indeducibilità ed elusività dei compensi agli amministratori

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La disciplina fiscale del compenso corrisposto agli amministratori non trova completezza semplicemente seguendo le disposizioni del comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, il quale stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. Tale considerazione è necessaria per introdurre quanto si vuole trattare nel presente intervento, ovverosia come nell’attribuzione del compenso agli amministratori siano contenute delle implicazioni sia civilistiche che fiscali, le quali dettano alcuni limiti in ordine alla deducibilità dello stesso, come appunto dispone la giurisprudenza in alcune pronunce.

Ai sensi dell’articolo 2389 del codice civile, i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.

È stato precisato che ai soci di una società di capitali è precluso l’utilizzo dell’approvazione implicita del compenso riconosciuto agli amministratori in sede di approvazione del bilancio, non essendo la relativa delibera idonea a configurare quella di cui all’articolo 2389 del codice civile. La sentenza della Cassazione che stabilisce ciò è la n. 24768 del 2015, la quale inoltre afferma che:

  • riguardo alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora essa non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio;
  • l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’articolo 2389 del codice civile, salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori;
  • in assenza di preventiva valida delibera per la determinazione dei compensi amministrativi, questi sono indeducibili.

Ancora, per la sentenza della Cassazione n. 21953 del 2015, la mancata approvazione dell’ammontare dei compensi in una specifica delibera assembleare genera l’indeducibilità dei compensi dal reddito d’impresa, a causa del disconoscimento dei requisiti di certezza e determinabilità.

Poniamo il caso, invece, che l’iter civilistico si svolga come normativamente stabilito, ci si chiede se il compenso corrisposto all’amministratore possa essere in qualche maniera contestato nel quantum, ovverosia nel suo ammontare.

La giurisprudenza si è espressa confermando la tesi secondo cui:

  • gli Uffici tributari possono disconoscere i costi eccessivi che le società contabilizzano relativamente ad alti compensi spettanti agli amministratori. Anche in presenza di una contabilità regolare e in assenza di violazioni di legge, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità dei costi (così come dei ricavi) indicati nei bilanci e nelle dichiarazioni, sicché, in presenza di un costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, ha facoltà di ridurlo, negandone la parziale deducibilità. Per l’ordinanza della Cassazione n. 3243 del 2013, è possibile verificare l’attendibilità economica di quanto esposto dai contribuenti i quali, facendo leva sull’esposizione di costi incongrui, pongono in essere un’elusione, nel senso di contabilizzare sproporzionati corrispettivi con l’unico fine di conseguire un risparmio d’imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili. Spetta alla società dimostrare che i compensi, sebbene elevati, siano in realtà congrui e non elusivi;
  • rientra, come precisato nell’ordinanza della Cassazione 25572 del 2013, nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, ancorché non risultino irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa, di talché la deducibilità dei compensi degli amministratori delle società dì capitali non implica che gli Uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, competendo agli Uffici stessi la verifica dell’attendibilità economica dei predetti dati.

Si rende opportuno, dunque, che la società includa, all’interno delle valutazioni in ordine alla corresponsione dei compensi agli amministratori, tutti gli aspetti civilistici e tutti gli aspetti fiscali del caso.