28 Dicembre 2015

Le novità del modello 730/2016

di Luca Mambrin
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Dopo la pubblicazione della bozza del modelli, l’Agenzia delle entrate ha recentemente reso disponibile on line per la consultazione anche la bozza delle istruzioni del 730/2016, che recepiscono le recenti novità legislative in materia di redditi di lavoro dipendente, redditi di terreni e fabbricati, oneri detraibili e deducibili e crediti d’imposta. Se ne esaminano le principali novità.

 

Quadro K

Debutta il nuovo quadro K, relativo alle comunicazioni dell’amministratore del condominio. Fino allo scorso anno l’amministratore di condominio che poteva presentare il modello 730 doveva presentare anche il quadro AC del modello Unico PF per comunicare l’elenco dei fornitori del condominio e dei dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni condominiali, unitamente al frontespizio dello stesso modello unico nei modi e nei termini previsti. Da quest’anno, nel modello 730/2016 è stato inserito il nuovo quadro K che consente di indicare i dati richiesti senza necessità per il contribuente di presentare il quadro AC: nel frontespizio del modello 730 va barrata l’apposita casella che consente di indicare che è stato compilato anche tale quadro.

 

Quadro B

Nella sezione II del quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, viene prevista la possibilità di indicare il codice identificativo del contratto di locazione in luogo degli estremi di registrazione. E’ obbligatoria la compilazione della sezione II del quadro B, riportando gli estremi di registrazione del contratto quando:

  • il contratto di locazione è stato stipulato con l’opzione per la cedolare secca;
  • per beneficiare della riduzione del 30% del reddito, in caso di locazione a tassazione ordinaria, se il contratto è stato stipulato a canone concordato o se l’immobile è situato nella regione Abruzzo e dato in locazione a residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

I campi relativi agli estremi di registrazione vanno compilati solo se il contratto è stato registrato presso gli uffici e nel modello di richiesta di registrazione restituito dall’ufficio non è indicato il codice identificativo, mentre se il contratto è stato registrato tramite siria, iris, locazioni web, contratti online o il modello RLI va riportato nell’apposito nuovo campo il codice identificativo in luogo degli estremi di registrazione.

 

Quadro C

Diverse sono le novità del quadro C, relativo ai redditi di lavoro dipendente:

  • è stato eliminato il rigo C4, in quanto per l’anno 2015 non è più prevista la tassazione agevolata per le somme percepite dai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi della produttività;
  • è passato da euro 6.500 ad euro 7.500 il limite oltre il quale il reddito di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo;
  • è riconosciuta un’esenzione fino al limite di euro 6.700 per i redditi di lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti di Campione d’Italia;
  • bonus irpef: per l’anno 2015 il bonus è stato riconosciuto per 12 mensilità (80 euro mensili), passando quindi da complessivi euro 640, riconosciuti nel 2014 per otto mensilità ad euro 960. Il bonus spetta a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente ed alcune tipologie di red­diti assimilati, a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 26.000 euro. Per l’anno 2015 ai fini della verifica del limite di euro 26.000 occorre aggiungere all’importo del reddito complessivo determinato a fini Irpef l’ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori  e per i lavoratori rientranti in Italia e sottrarre l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR), che a decorrere dall’anno 2015 poteva, su richiesta del dipendente, essere liquidata mensilmente in busta paga concorrendo tuttavia alla determinazione del reddito complessivo Irpef.

 

Quadro E

Per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili, alcune conferme ed alcune novità:

  • viene riconosciuta la detrazione del 19% per le spese sostenute per la frequenza delle scuole d’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore ad euro 400 per alunno o studente;
  • viene elevato ad euro 30.000 annui (da euro 2.065) l’importo massimo  su cui poter beneficiare della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS.
  • sono state prorogate anche per l’anno 2015 le detrazioni:
    • del 50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • del 50%  per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro;
    • del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
    • del 65% per le spese relative agli interventi per l’adozione di misure antisismiche;

Nell’ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene invece riconosciuta a partire dall’anno 2015 la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Quadro G

Interessanti novità anche nel quadro G dedicato ai crediti d’imposta nel quale vengono introdotti due nuovi righi, il rigo G10 ed il rigo G11 destinati all’indicazione:

  • del credito d’imposta (rigo G10), pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro destinate agli investimento in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, detto school bonus, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno ad interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;
  • del credito d’imposta (rigo G11) per un importo massimo di euro 250, riconosciuto sui compensi corrisposti agli arbitri o agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell’arbitrato.